Art. 423. Quando i tesorieri vengono a conoscere che alcuna nota nominativa non possa o non debba essere pagata per l'intiera somma, la producono nei loro conti anche prima dei termini fissati negli articoli precedenti soltanto per la somma pagata, ed informano l'Intendenza di finanza del motivo per cui non puo' o non deve aver luogo il totale pagamento della nota.