(Regolamento-art. 423)
 
                              Art. 423. 
 
  Quando i tesorieri vengono a conoscere che alcuna  nota  nominativa
non possa o non debba essere pagata per l'intiera somma, la producono
nei loro  conti  anche  prima  dei  termini  fissati  negli  articoli
precedenti soltanto per la somma pagata, ed informano l'Intendenza di
finanza del motivo per cui non puo' o non deve aver luogo  il  totale
pagamento della nota.