(Regolamento-art. 424)
 
                              Art. 424. 
 
  Alla  scadenza  delle  rate,  i  pensionati  e  gli  impiegati   in
disponibilita'  od  in  aspettativa,  dimoranti  nel   capoluogo   di
provincia, producono all'Intendenza  di  finanza  il  certificato  di
vita, ed i primi anche quello di inscrizione pei debiti confronti. 
 
  Nulla trovando ad  osservare,  le  Intendenze  liquidano  la  quota
dovuta, prendono nota nei conti correnti della quota o mensualita' da
pagarsi, e stendono l'ordine di pagamento sui  certificati  di  vita,
indicandovi  la  somma  netta  da  pagarsi  o  la  mensualita'  o  le
mensualita' cui si riferisce. Poscia restituiscono i certificati agli
esibitori, affinche' li presentino  al  controllore  della  Tesoreria
dalla quale deve esser fatto pagamento. 
 
  Riavuti gli ordini estinti, uniti ai rendiconti del  tesoriere,  le
Intendenze  prendono  nota   nei   conti   correnti   dell'effettuato
pagamento, e del numero assegnato a ciascun ordine  del  controllore,
corrispondente al progressivo del suo giornale.