Art. 424. Alla scadenza delle rate, i pensionati e gli impiegati in disponibilita' od in aspettativa, dimoranti nel capoluogo di provincia, producono all'Intendenza di finanza il certificato di vita, ed i primi anche quello di inscrizione pei debiti confronti. Nulla trovando ad osservare, le Intendenze liquidano la quota dovuta, prendono nota nei conti correnti della quota o mensualita' da pagarsi, e stendono l'ordine di pagamento sui certificati di vita, indicandovi la somma netta da pagarsi o la mensualita' o le mensualita' cui si riferisce. Poscia restituiscono i certificati agli esibitori, affinche' li presentino al controllore della Tesoreria dalla quale deve esser fatto pagamento. Riavuti gli ordini estinti, uniti ai rendiconti del tesoriere, le Intendenze prendono nota nei conti correnti dell'effettuato pagamento, e del numero assegnato a ciascun ordine del controllore, corrispondente al progressivo del suo giornale.