(Regolamento-art. 427)
 
                              Art. 427. 
 
  Per il pagamento fuori del capoluogo di provincia di  quelle  spese
fisse per le quali e' necessario il certificato di vita come pensioni
o simiglianti, ed assegni agli  impiegati  in  disponibilita'  od  in
aspettativa che non  prestano  servizio,  le  Intendenze  di  finanza
compilano in principio d'ogni anno estratti di conti personali  uniti
ai ruoli, e li trasmettono agli agenti o  percettori  incaricati  del
pagamento. 
 
  Avvenendo nel corso dell'anno nuove inscrizioni di assegni,  oppure
cessazione o variazione di quelli Iscritti, gli agenti pagatori fanno
le relative aggiunte, detrazioni o modificazioni agli  estratti  loro
forniti, mediante le note informative che ricevono  volta  per  volta
dalle Intendenze di finanza. 
 
  Gli estratti e le note informative sono spedite con elenco  in  due
esemplari, uno dei quali e' restituito con ricevuta.