Art. 429. Gli agenti pagatori, quando sono loro presentati i certificati di vita, ne accertano la regolarita', fanno luogo al pagamento delle somme dovute in piena conformita' ai detti estratti, si fanno dare ricevuta osservando le disposizioni del successivo articolo 439, e poscia annotano sugli estratti stessi l'effettuato pagamento. Dai pensionati gli agenti pagatori si faranno inoltre mostrare il certificato d'inscrizione di cui sono provvisti giusta l'articolo 406, pel confronto delle indicazioni cogli estratti e coi certificati di vita. In prova del fatto pagamento gli agenti pagatori notano sul certificato d'inscrizione, nell'apposito luogo, la rata o le rate pagate, apponendovi il marchio d'uffizio quando ne siano provvisti, e in difetto la loro firma.