(Regolamento-art. 429)
 
                              Art. 429. 
 
  Gli agenti pagatori, quando sono loro presentati i  certificati  di
vita, ne accertano la regolarita', fanno  luogo  al  pagamento  delle
somme dovute in piena conformita' ai detti estratti,  si  fanno  dare
ricevuta osservando le disposizioni del successivo  articolo  439,  e
poscia annotano sugli estratti stessi l'effettuato pagamento. 
 
  Dai pensionati gli agenti pagatori si faranno inoltre  mostrare  il
certificato d'inscrizione di cui  sono  provvisti  giusta  l'articolo
406, pel confronto delle indicazioni cogli estratti e coi certificati
di vita. 
 
  In prova  del  fatto  pagamento  gli  agenti  pagatori  notano  sul
certificato d'inscrizione, nell'apposito luogo, la  rata  o  le  rate
pagate, apponendovi il marchio d'uffizio quando ne siano provvisti, e
in difetto la loro firma.