Art. 430. Allorche' le Intendenze di finanza, colle fatture dei versamenti degli agenti di riscossione giusta l'art. 262, ricevono i certificati di vita forniti delle quietanze di pagamento, ne riscontrano la regolarita' coi conti correnti, stendono l'ordine, fanno le allibrazioni in conformita' al disposto dell'art. 424, e poscia li restituiscono all'esibitore affinche' li produca alla Tesoreria.