Art. 434. Ove una o piu' rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali fossero state indebitamente pagate ai titolari, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, puo' trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione, trattandosi di compensazione cui puo' provvedersi con atti puramente amministrativi.