(Regolamento-art. 434)
 
                              Art. 434. 
 
  Ove una o piu' rate di stipendi, pensioni od  altri  assegni  fissi
personali   fossero   state   indebitamente   pagate   ai   titolari,
l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne
il rimborso, puo' trattenere il pagamento delle rate posteriori  sino
alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza  bisogno  di
atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione,  trattandosi  di
compensazione cui puo' provvedersi con atti puramente amministrativi.