(Allegato-art. 122)
 
                              Art. 122. 
 
   (Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio) 
 
  1. Le registrazioni degli ordini ricevuti  e  delle  operazioni  di
portafoglio  eseguite  sono   disciplinate   dall'articolo   64   del
regolamento (UE) n.  231/2013.  I  gestori  di  OICVM  registrano  le
seguenti ulteriori informazioni: 
 
  a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario; 
 
  b)  l'indicazione  del  codice  ISIN  dello  strumento  finanziario
ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o,  in
caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto; 
 
  c) il  prezzo  unitario  dello  strumento  finanziario  escluse  le
commissioni e, se del caso,  gli  interessi  maturati;  nel  caso  di
strumenti di  debito  il  prezzo  puo'  essere  espresso  in  termini
monetari o in termini percentuali; 
 
  d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo  unitario  e
del quantitativo.