Art. 122. (Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio) 1. Le registrazioni degli ordini ricevuti e delle operazioni di portafoglio eseguite sono disciplinate dall'articolo 64 del regolamento (UE) n. 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni: a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario; b) l'indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto; c) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo puo' essere espresso in termini monetari o in termini percentuali; d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo.