(Allegato-art. 123)
 
                              Art. 123. 
 
      (Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso) 
 
  1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione  e  rimborso  e'
disciplinata dall'articolo 65 del regolamento  (UE)  n.  231/2013.  I
gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni: 
 
  a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso; 
 
  b) il nome o altro elemento di  identificazione  del  cliente,  con
evidenza dei soggetti alle dipendenze del  gestore  o,  nel  caso  di
ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione
o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo; 
 
  c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di  un  consulente
finanziario  abilitato   all'offerta   fuori   sede,   gli   elementi
identificativi del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori
sede, del gestore che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo
del consulente  finanziario  abilitato  all'offerta  fuori  sede  del
collocatore che ha raccolto l'ordine; 
 
  d) la data in cui e' stato impartito l'ordine di  sottoscrizione  o
rimborso  e,  nel  caso  di  commercializzazione  diretta,  l'ora  di
acquisizione dell'ordine; 
 
  e) la data e l'orario  di  ricevimento  dell'ordine  da  parte  del
gestore; 
 
  f) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso,  inerente  a
piani di sottoscrizione o di  disinvestimento,  a  servizi  collegati
alla  partecipazione  all'OICVM,  classe  o  comparto,  a  operazioni
straordinarie relative all'OICVM, classe o comparto, etc.); 
 
  g) la data di valuta  dell'ordine  di  sottoscrizione  o  rimborso,
ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e  il
mezzo di pagamento utilizzato; 
 
  h) la data di regolamento (coincidente con il giorno  successivo  a
quello di esecuzione), in cui la liquidita' e' accreditata nei  conti
dell'OICVM   (per   le   sottoscrizioni)   o   prelevata    (per    i
disinvestimenti).