ART. 245
Imposizione sostitutiva sulla rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni edificabili e con destinazione agricola
(articolo 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono
optare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 76, comma 1, lettere
a) e b), per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al
presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso
anno. A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative
plusvalenze e' assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il
valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si
applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari
e dei periti industriali edili.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 18 per cento
del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le
modalita' previste dagli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7,
commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico
in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 30 novembre dell'anno di
esercizio dell'opzione.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al massimo di
tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30
novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della
perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonche'
alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata
dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine
del 30 novembre di cui al comma 2.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento
del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione
agricola nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed e'
rimasto a carico del contribuente.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce
valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e
catastale.