(Testo unico imposte sui redditi-art. 245)
                              ART. 245 
Imposizione sostitutiva sulla rideterminazione dei valori di acquisto
         dei terreni edificabili e con destinazione agricola 
             (articolo 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448) 
 
1. Entro il 30  novembre  di  ciascun  anno  i  contribuenti  possono
optare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 76, comma 1,  lettere
a) e b),  per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al
presente  articolo  relativamente  ai  terreni  edificabili   e   con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso
anno. A seguito dell'opzione,  nella  determinazione  delle  relative
plusvalenze e' assunto, in luogo del costo o valore di  acquisto,  il
valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione,
determinato sulla base di  una  perizia  giurata  di  stima,  cui  si
applica l'articolo 64 del codice  di  procedura  civile,  redatta  da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,  degli  architetti,  dei
geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti  agrari
e dei periti industriali edili. 
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al  18  per  cento
del valore determinato a norma del comma 1  ed  e'  versata,  con  le
modalita' previste dagli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5  a  9,  7,
commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico
in  materia  di  versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 30 novembre  dell'anno  di
esercizio dell'opzione. 
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino  al  massimo  di
tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30
novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima  sono  dovuti
gli interessi nella  misura  del  3  per  cento  annuo,  da  versarsi
contestualmente a ciascuna rata. 
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della
perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato,  nonche'
alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva,  e'  conservata
dal   contribuente   ed   esibita    o    trasmessa    a    richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni  caso  la  redazione  e  il
giuramento della perizia devono essere effettuati  entro  il  termine
del 30 novembre di cui al comma 2. 
5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato  in  aumento
del valore di acquisto del terreno  edificabile  e  con  destinazione
agricola nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed  e'
rimasto a carico del contribuente. 
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola di cui ai commi  da  1  a  5  costituisce
valore normale minimo  di  riferimento  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi,  dell'imposta  di  registro  e  dell'imposta  ipotecaria   e
catastale.