(Protocollo-art. 76)
                               Art. 76 
 
  Fino a che non siano emanate le disposizioni di  cui  all'art.  75,
paragrafo 1, e salvo accordo unanime  del  Consiglio,  nessuno  degli
Stati membri puo' rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o
indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto
ai vettori nazionali,  le  varie  disposizioni  che  disciplinano  la
materia all'entrata in vigore del presente Trattato.