Art. 76 Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'art. 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri puo' rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente Trattato.