(Protocollo-art. 80)
                               Art. 80 
 
  1. A decorrere dall'inizio della seconda tappa, e' fatto divieto  a
uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della
Comunita'  l'applicazione  di  prezzi  e  condizioni  che   importino
qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di  una
o  piu'  imprese  o  industrie   particolari,   salvo   quando   tale
applicazione sia autorizzata dalla Commissione. 
  2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato
membro, esamina i prezzi e condizioni di cui al paragrafo  1,  avendo
particolare riguardo, da una parte  alle  esigenze  di  una  politica
economica  regionale  adeguata,   alle   necessita'   delle   regioni
sottosviluppate e ai problemi delle regioni  che  abbiano  gravemente
risentito di circostanze politiche, e d'altra parte all'incidenza  di
tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. 
  Dopo  aver  consultato  tutti  gli  Stati  membri  interessati,  la
Commissione prende le necessarie decisioni. 
  3. Il divieto di  cui  al  paragrafo  1  non  colpisce  le  tariffe
concorrenziali.