(Protocollo-art. 81)
                               Art. 81 
 
  Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto,  sono
percepiti da un vettore al passaggio  delle  frontiere,  non  debbono
superare un livello ragionevole,  avuto  riguardo  alle  spese  reali
effettivamente determinate dal passaggio stesso. 
  Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese  in
questione. 
  La Commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri  ai
fini dell'applicazione del presente articolo.