(Protocollo-art. 84)
                               Art. 84 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  ai  trasporti
ferroviari, su strada e per vie navigabili. 
  2. Il Consiglio, con deliberazione unanime, potra' decidere se,  in
quale misura e con qual procedura, potranno  essere  prese  opportune
disposizioni per la navigazione marittima e aerea.