(Convenzione - art. 263)
                            Articolo 263 
                           Responsabilita' 
   1. Gli Stati e le competenti organizzazioni  internazionali  hanno
la responsabilita' di verificare che la ricerca  scientifica  marina,
che sia condotta da loro direttamente o  da  altri  per  conto  loro,
venga effettuata conformemente alla presente Convenzione. 
   2. Gli Stati e le competenti  organizzazioni  internazionali  sono
responsabili e rispondono delle misure adottate in  violazione  della
presente Convenzione, relativamente alla ricerca  scientifica  marina
effettuata da altri Stati, da persone fisiche  o  giuridiche  che  di
questi abbiano la nazionalita', o dalle organizzazioni internazionali
competenti, e risarciscono i danni derivati da tali misure. 
   3. Gli Stati e le competenti  organizzazioni  internazionali  sono
responsabili e rispondono, in virtu'  dell'articolo  235,  dei  danni
provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in conseguenza della
ricerca scientifica marina intrapresa da loro direttamente o da altri
per conto loro.