Articolo 38 Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle opere sottoposte all'applicazione della parte II, capo III, titolo IV del codice si applicano gli articoli 95 e 96 del codice. Gli obblighi ivi stabiliti per le stazioni appaltanti sono riferiti, nell'ambito di applicazione del citato capo IV, ai soggetti aggiudicatori. 2. In deroga alle suddette disposizioni, il termine per la richiesta del Soprintendente di sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 95, comma 3, del codice, e' ridotto a trenta giorni. La richiesta di approfondimenti istruttori di cui al comma 4, secondo periodo, del suddetto articolo e' ammessa una sola volta. 3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore puo' approvare e sottoporre alla deliberazione del CIPE il progetto preliminare dell'opera, a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione. Il Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Soprintendente competente, riferisce sull'interesse archeologico del sito al Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del codice. 4. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto preliminare con le procedure di cui al presente codice, parte II, titolo III, capo IV, e la localizzazione dell'opera avvenga sulla base del progetto definitivo, le norme di cui alla presente sezione si applicano anche al progetto definitivo.