(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 38)
                             Articolo 38 
Disposizioni  in  materia  di  verifica   preventiva   dell'interesse
                            archeologico. 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  con  riguardo  alle   opere
sottoposte all'applicazione della parte II, capo III, titolo  IV  del
codice si applicano gli articoli 95 e 96 del codice. Gli obblighi ivi
stabiliti per le stazioni appaltanti sono  riferiti,  nell'ambito  di
applicazione del citato capo IV, ai soggetti aggiudicatori. 
  2.  In  deroga  alle  suddette  disposizioni,  il  termine  per  la
richiesta del Soprintendente di sottoposizione  dell'intervento  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di  cui
all'articolo 95, comma 3, del codice, e' ridotto a trenta giorni.  La
richiesta di approfondimenti istruttori di cui al  comma  4,  secondo
periodo, del suddetto articolo e' ammessa una sola volta. 
  3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il
soggetto aggiudicatore puo' approvare e sottoporre alla deliberazione
del CIPE il progetto preliminare dell'opera, a condizione che l'esito
delle indagini archeologiche  in  corso  consenta  la  localizzazione
dell'opera  medesima  o  comporti  prescrizioni  che  permettano   di
individuarne un'idonea localizzazione. Il Direttore regionale,  sulla
base  dell'istruttoria  condotta   dal   Soprintendente   competente,
riferisce sull'interesse archeologico del sito al Ministro per i beni
e le attivita' culturali,  ai  fini  dell'approvazione  del  progetto
preliminare ai sensi dell'articolo 165 del codice. 
  4. Ove non si proceda alla redazione e  approvazione  del  progetto
preliminare con le procedure di cui al  presente  codice,  parte  II,
titolo III, capo IV, e la  localizzazione  dell'opera  avvenga  sulla
base del progetto definitivo, le norme di cui alla  presente  sezione
si applicano anche al progetto definitivo.