(Allegato 3 Norme transitorie-art. 1)
 
                             ALLEGATO 3 
                          Norme transitorie 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                Nuova istanza di fissazione d'udienza 
 
    1. Nel termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  codice,  le  parti  presentano  una  nuova  istanza   di
fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato  la
procura di cui all'articolo  24  del  codice  e  dal  suo  difensore,
relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i  quali
non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto,  il
ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. 
    2.  Se  tuttavia,  nel  termine  di  centottanta   giorni   dalla
comunicazione  del  decreto,  il   ricorrente   deposita   un   atto,
sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore  e  notificato
alle altre parti, in cui dichiara  di  avere  ancora  interesse  alla
trattazione della causa, il presidente revoca il  decreto  disponendo
la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 
    3. Se,  nella  pendenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  e'
comunicato  alle  parti  l'avviso  di  fissazione   dell'udienza   di
discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma  2,
del codice.