(Allegato I.7-art. 22)
                            Articolo 22. 
                         Progetto esecutivo. 
 
1. Il  progetto  esecutivo,  redatto  in  conformita'  al  precedente
livello di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo  previsto
con l'indicazione delle coperture  finanziarie  e  il  cronoprogramma
coerente con quello del progetto di  fattibilita'  tecnico-economica.
Il  progetto  esecutivo  deve  essere  sviluppato  a  un  livello  di
definizione  tale  che  ogni  elemento  sia  identificato  in  forma,
tipologia, qualita', dimensione e prezzo. Il  progetto  deve  essere,
altresi', corredato di apposito piano di  manutenzione  dell'opera  e
delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa. 
2. Qualora, ai sensi dell'articolo  43  del  codice  e  del  relativo
allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da
metodi  e  strumenti   di   gestione   informativa   digitale   delle
costruzioni,  entro  l'ambiente  di   condivisione   dei   dati,   e'
necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli
obiettivi,  definire  i   livelli   di   fabbisogno   informativo   e
l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai  documenti  e
quelli corrispondenti  ai  modelli  informativi,  specie  laddove  da
questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati  al  comma
4. 
3.  Il  progetto  esecutivo  e'  redatto  nel  pieno  rispetto  delle
prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento
di  conformita'  urbanistica,  o  di  conferenza  dei  servizi  o  di
pronuncia di compatibilita' ambientale, ove previste. 
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di  tutte  le
lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare
architettonico,  strutturale   e   impiantistico,   l'intervento   da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i
piani di approvvigionamento, nonche' i calcoli e i  grafici  relativi
alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della
stazione  appaltante,  il  progetto  esecutivo,  in  relazione   alle
dimensioni, alla  tipologia  e  alla  categoria  dell'intervento,  e'
composto dai seguenti documenti: 
a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici,  comprensivi  anche  di  quelli  relativi  alle
strutture e agli impianti, nonche',  ove  previsti,  degli  elaborati
relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione  ambientale,
al ripristino e al miglioramento ambientale; 
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti; 
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
f) aggiornamento del piano di sicurezza e  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
g) quadro di incidenza della manodopera; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
l) computo metrico estimativo e quadro economico; 
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
n) piano particellare di esproprio aggiornato; 
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri  minimi
ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili; 
p) fascicolo adattato  alle  caratteristiche  dell'opera,  recante  i
contenuti di cui all'allegato XVI al  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. 
5. Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di  gestione
informativa digitale delle costruzioni, di cui  all'articolo  43  del
codice, in coerenza con i contenitori informativi  e  con  i  modelli
informativi configurati e predisposti nel  progetto  di  fattibilita'
tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati,
per quanto possibile, gli elaborati grafici  devono  essere  estratti
dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno
informativo, di carattere geometrico- dimensionale  e  alfa-numerico,
richiesti  per  il  progetto  esecutivo  e'  definita  nei  requisiti
informativi  determinati  nel   CI,   in   relazione   ai   requisiti
contenutistici  previsti  nel  DIP.  La  specificazione  dei  livelli
informativi, unitamente alla definizione delle finalita' attese per i
modelli  informativi  e  delle  eventuali  regole  di  controllo   di
conformita', deve essere utilizzata  per  la  verifica  del  progetto
esecutivo ai fini della validazione e puo'  essere  utilizzata  nella
gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso  dei  diversi
soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel  corso
della redazione del progetto esecutivo e dei relativi  contenitori  e
modelli informativi e' disciplinato contrattualmente, in  riferimento
alla struttura dell'ambiente stesso, cosi' come definita dalla  serie
normativa UNI EN ISO 19650. 
6. Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale  (VIA)  e
comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende
inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere. 
7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di  progettazione  esecutiva
ed esecuzione di lavori  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed  economica,  il  progetto  esecutivo  non  puo'  prevedere
significative  modifiche  alla  qualita'  e  alle   quantita'   delle
lavorazioni  previste  nel  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
economica. Sono ammesse  le  modifiche  qualitative  e  quantitative,
contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che  non  incidano  su
eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino  un
aumento dell'importo contrattuale.