(Allegato I.7-art. 25)
                            Articolo 25. 
                         Elaborati grafici. 
 
1.  Gli  elaborati  grafici  del   progetto   esecutivo   definiscono
dettagliatamente in ogni particolare  architettonico,  strutturale  e
impiantistico le caratteristiche dell'intervento da realizzare.  Tali
elaborati  sono  redatti  nelle  opportune  scale,  eseguiti  con   i
procedimenti piu' idonei e debitamente quotati, in relazione al  tipo
di opera o di intervento, puntuale  o  a  rete,  da  realizzare.  Gli
elaborati grafici del progetto  esecutivo  sono  costituiti  come  di
seguito indicato: 
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte,  tutti
gli elaborati grafici del progetto di fattibilita' tecnico-economica; 
b) elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei
lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini  eseguite
nei diversi livelli di progettazione nonche', ove necessario, in sede
di progettazione esecutiva; 
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi; 
d) elaborati atti a illustrare le modalita' esecutive di dettaglio; 
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per  il
rispetto delle prescrizioni disposte dagli  organismi  competenti  in
sede  di  approvazione  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica   ed
economica; 
f) elaborati finalizzati a evitare  effetti  negativi  sull'ambiente,
sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle  attivita'
di cantiere, tra cui  uno  studio  della  viabilita'  di  accesso  ai
cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria,  in
modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale  e  il
pericolo per le persone e per l'ambiente, nonche' l'indicazione degli
accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici,  idrici
e atmosferici; 
g)  elaborati  atti  a  definire  le  misure  e  gli  interventi   di
mitigazione ambientale e di compensazione  ambientale,  nei  relativi
limiti di spesa ove stabiliti; 
h)  elaborati  atti  a  definire  le  caratteristiche   dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora
ne sia prevista l'utilizzazione; 
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell'intervento, con
particolare riguardo alle strutture. 
2. La stazione appaltante o l'ente concedente,  qualora  non  ritenga
pertinente, in relazione  alla  dimensione,  alla  categoria  e  alla
tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o piu' elaborati
grafici tra quelli  elencati  al  comma  1,  opera  motivatamente  le
necessarie differenziazioni e riduzioni  o  integrazioni  dell'elenco
stesso, definendo  la  composizione  specifica  degli  elaborati  del
progetto esecutivo per il singolo intervento. 
3.  Gli  elaborati  sono  redatti  in   modo   tale   da   consentire
all'esecutore  una  corretta  esecuzione  dei  lavori  in  ogni  loro
elemento. 
4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni di cui  all'articolo  43  del  codice,  il
capitolato informativo e il  piano  di  gestione  informativa  devono
riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in  forma
analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti  negli
elaborati grafici  del  progetto  esecutivo  e  quelli  presenti  nei
modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita'  di
generazione da questi ultimi degli elaborati  predetti,  al  fine  di
meglio governare la prevalenza contrattuale.