(Allegato I.7-art. 28)
                            Articolo 28. 
               Piano di sicurezza e di coordinamento. 
 
1.  Il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e'  il  documento
complementare  al  progetto  esecutivo,   finalizzato   a   prevedere
l'organizzazione  delle  lavorazioni  piu'  idonea  per  prevenire  o
ridurre i rischi  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori,
attraverso  l'individuazione  delle  eventuali  fasi   critiche   del
processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni
operative. Il piano contiene  misure  di  concreta  fattibilita',  e'
specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e' redatto secondo
quanto previsto nell'allegato XV  al  decreto  legislativo  9  aprile
2008,  n.  81.  La  stima  dei  costi   della   sicurezza   derivanti
dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b). 
2. I contenuti del piano di sicurezza  e  di  coordinamento  sono  il
risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle  misure
generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo  n.
81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato  XV  al  medesimo
decreto legislativo in termini di contenuti minimi.  In  particolare,
la relazione tecnica, corredata da tavole  esplicative  di  progetto,
deve prevedere  l'individuazione,  l'analisi  e  la  valutazione  dei
rischi in riferimento all'area e all'organizzazione  dello  specifico
cantiere,  alle  lavorazioni  interferenti  e  ai  rischi  aggiuntivi
rispetto a  quelli  specifici  propri  dell'attivita'  delle  singole
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. 
3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento  contiene
altresi' indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti  per
il collaudo dell'intervento.