(Allegato I.7-art. 33)
                            Articolo 33. 
                  Piano particellare di esproprio. 
 
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti  e  delle
interferenze con i servizi e' redatto in base  alle  mappe  catastali
aggiornate, e'  accompagnato  da  apposita  relazione  esplicativa  e
comprende   anche   una   specifica   indicazione   analitica   delle
espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti
e le deviazioni  di  strade  e  di  corsi  d'acqua  e  per  le  altre
interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano  deve  contenere
l'indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento
delle indennita'. 
2. Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone  di
rispetto  o  da  sottoporre  a  vincolo  in  relazione  a  specifiche
normative o a esigenze connesse al tipo di intervento. 
3. Il piano e' corredato dell'elenco  dei  soggetti  che  in  catasto
risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed  e'
corredato dell'indicazione di tutti i dati  catastali  nonche'  delle
superfici interessate. 
4. Per ogni soggetto proprietario e' inoltre indicata l'indennita' di
espropriazione determinata in base alle leggi  e  normative  vigenti,
previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 da' conto
anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo. 
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste  l'intervento  da
realizzare e' affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o
per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6,  comma  8,
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha  diritto
al  rimborso  di  quanto  corrisposto  a  titolo  di  indennizzo   ai
proprietari espropriati, nonche'  al  pagamento  delle  spese  legali
sostenute  se  non  sussistano  ritardi  o  responsabilita'   a   lui
imputabili. 
6. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni di cui  all'articolo  43  del  codice,  il
capitolato informativo e il  piano  di  gestione  informativa  devono
riportare  la  eventuale  equivalenza  tra  i  contenuti  informativi
presenti nel capitolato speciale di appalto  e  quelli  eventualmente
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa  alle
modalita' di generazione da questi ultimi degli  elaborati  predetti,
al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.