Art. 2195 Contributi a favore di Associazioni combattentistiche 1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1,5 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all'art. 2195: - La legge 31 gennaio 1994, n. 93 (Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1994, n. 30. - Per la legge 28 dicembre 1995, n. 549, si vedano le note all'art. 2188.