Art. 2195 
        Contributi a favore di Associazioni combattentistiche 
 
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle  attivita'  di
promozione  sociale  e  di  tutela  degli  associati   svolte   dalle
Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994,  n.
93, sottoposte alla propria vigilanza, per  gli  esercizi  finanziari
2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le
modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549,  di  contributi
per un importo, per ciascun anno del  triennio,  di  1,5  milioni  di
euro. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma <<Fondi di  riserva  e
speciali>> della missione  <<Fondi  da  ripartire>>  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  allo  scopo
utilizzando  parzialmente  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
 
          Note all'art. 2195:
             -  La  legge  31  gennaio  1994,  n.  93  (Norme  per la
          concessione     di     contributi     alle     associazioni
          combattentistiche),  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 7 febbraio 1994, n. 30.
             -  Per  la  legge 28 dicembre 1995, n. 549, si vedano le
          note all'art. 2188.