Art. 2197 Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura: a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali; b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di <<superiore alla media>> o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. 2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.