Art. 2197 
Regime   transitorio   del   reclutamento   nel   ruolo   marescialli
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
                              militare 
 
1. Al fine  di  favorire  l'immissione  in  servizio  permanente  dei
volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi gia' banditi
o in via di  espletamento,  il  reclutamento  nel  ruolo  marescialli
avviene, in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo  679,  in
misura: 
a) non superiore al 70% dei  posti  disponibili  in  organico,  dagli
allievi delle rispettive scuole sottufficiali; 
b) non inferiore al 30% dei  posti  disponibili  in  organico,  dagli
appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in  servizio
permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo
agli  appartenenti  al  ruolo  dei  sergenti  che  abbiano  riportato
nell'ultimo  quadriennio  in  servizio  permanente  la  qualifica  di
<<superiore alla media>> o giudizio corrispondente, fermi restando  i
requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti  sono
devoluti ai volontari  in  servizio  permanente  con  sette  anni  di
servizio  comunque  prestato  di  cui  almeno  quattro  in   servizio
permanente. 
2. I posti di cui al comma 1, lettera  a)  rimasti  scoperti  possono
essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b)
e viceversa. 
3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015,
si tiene conto delle vacanze  complessive  esistenti  nei  ruoli  dei
marescialli, dei sergenti e  dei  volontari  di  truppa  in  servizio
permanente rispetto alle dotazioni organiche.