Art. 2202 
                        Concorsi per il 2010 
 
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, per  la  copertura
dei posti di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b),  numeri  3),
4) e 5), relativi all'anno 2010, sono indetti  concorsi,  secondo  le
modalita' previste dai  commi  successivi,  ai  quali  partecipano  i
volontari delle Forze armate che hanno completato senza  demerito  la
ferma triennale. 
2. Le Forze di polizia di cui al comma  1  sottopongono  i  candidati
alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri  e
commissioni di selezione. 
3. I candidati devono risultare in possesso  dei  requisiti  previsti
per l'impiego nelle Forze di  polizia  a  ordinamento  civile,  fatta
eccezione per il limite di eta' che e' elevato  nei  limiti  previsti
dai rispettivi ordinamenti. 
4. Il personale delle Forze armate  in  ferma  breve  o  in  congedo,
ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia a ordinamento
civile di cui al comma 1, perde il grado eventualmente  rivestito  al
momento del transito nella nuova carriera. 
5. I vincitori sono  immessi  direttamente  nelle  carriere  iniziali
delle relative amministrazioni.