Art. 2203
 Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie

1.  In  relazione  a quanto disposto dagli articoli 2199 e 2202, sono
comunque  fatte  salve  le  disposizioni in materia di assunzione del
personale di cui alle seguenti disposizioni:
a)  articolo  6,  commi  5  e  6,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b)  articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443;
c)  articolo  6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199;
d)  articolo  4,  commi  4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201;
e) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
 
          Nota all'art. 2203:
             -  Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
          Repubblica   24   aprile  1982,  n.  335  (Ordinamento  del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia),   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  10  giugno  1982,  n.  158, e' il
          seguente:
             «Art.  6  (Nomina  ad  agente).  - 1. L'assunzione degli
          agenti  di  polizia  avviene mediante pubblico concorso, al
          quale  possono partecipare i cittadini italiani in possesso
          dei seguenti requisiti:
              a) godimento dei diritti politici;
              b)  eta'  stabilita  dal  regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo  3,  comma  6, della legge 15 maggio 1997, n.
          127;
              c)   idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  di  polizia,  secondo  i  requisiti stabiliti con
          regolamento  del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400;
              d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
              e)   qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53.
             2.  Al  concorso  non sono ammessi coloro che sono stati
          espulsi   dalle   forze   armate,  dai  corpi  militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
             3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  legge o di
          regolamento  relative all'immissione nel ruolo degli agenti
          di  Polizia  di  Stato del personale assunto ai sensi della
          legge  8  luglio  1980,  n. 343, dell'articolo 3, comma 65,
          della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6,
          comma   4,   della   legge   31   marzo  2000,  n.  78.  Le
          specializzazioni   conseguite   nella   forza   armata   di
          provenienza  sono  riconosciute  valide,  purche'  previste
          nell'ordinamento  della  Polizia  di Stato. I posti che non
          vengono  coperti  con  i reclutamenti previsti dal presente
          comma  sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
          di cui ai commi precedenti.
             4.  I  vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
          al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
             5.  Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,
          nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
          frequentare  il primo corso di formazione utile, il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'articolo  82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,  ovvero  per  effetto  di  ferite  o lesioni riportate
          nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o  di soccorso
          pubblico  i  quali  ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2.
             6.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze  di  Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
          al  servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace.
             7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare
          ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  sono stabilite le modalita' di svolgimento
          del  concorso  e  delle altre procedure di reclutamento, la
          composizione  delle commissione esaminatrice e le modalita'
          di formazione della graduatoria finale.».
             -  Il  testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo 30
          ottobre  1992,  n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo
          di  polizia  penitenziaria,  a norma dell'art. 14, comma 1,
          della   L.  15  dicembre  1990,  n.  395),  pubblicato  nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  20
          novembre 1992, n. 274, e' il seguente:
             «Art.  5  (Nomina  ad  allievo  agente di polizia). - 1.
          L'assunzione    degli   agenti   nel   Corpo   di   polizia
          penitenziaria  avviene mediante pubblico concorso, al quale
          possono  partecipare  i  cittadini italiani in possesso dei
          seguenti requisiti:
              a) godimento dei diritti civili e politici;
              b)   eta'  non  inferiore  agli  anni  diciotto  e  non
          superiore agli anni ventotto;
              c)   idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al
          servizio di polizia penitenziaria;
              d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
             2.  Non  sono  ammessi al concorso coloro che sono stati
          espulsi   dalle   forze   armate,  dai  corpi  militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
             3.   I   concorsi   sono   di   preferenza  banditi  per
          l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
          la  nomina  ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i
          vincitori  dei  concorsi sono destinati a prestare servizio
          nella  regione  eventualmente  predeterminata  per il tempo
          indicato  nel  bando di concorso; possono essere, comunque,
          impiegati  in  altre sedi per motivate esigenze di servizio
          di carattere provvisorio.
             4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti
          di polizia penitenziaria.
             4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
          nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
          frequentare  il  primo corso di formazione utile il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
          di  cui  all'articolo  82, comma 1, della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  ed  alle  leggi ivi richiamate, i quali ne
          facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti
          di  cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui
          al comma 2.
             5.  Le  modalita'  dei  concorsi,  la  composizione e la
          nomina  delle  commissioni  esaminatrici  ed  i criteri per
          l'accertamento  della  idoneita'  fisica e psichica, per la
          valutazione  delle  qualita'  attitudinali  e  del  livello
          culturale  dei candidati, per la documentazione richiesta a
          questi   ultimi   e  per  la  determinazione  di  eventuali
          requisiti  per  l'ammissione al concorso, sono stabiliti al
          successivo titolo IV.
             6.  Il  servizio  prestato  in  ferma  volontaria  o  in
          rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la
          meta'  e  per  non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento
          nel Corpo di polizia penitenziaria.
             7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo
          6  della  legge  24  dicembre  1986, n. 958 , continuano ad
          applicarsi le disposizioni di cui al comma 4° dell'articolo
          1  della  legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato
          nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai
          sensi  della  legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a
          tutti  gli  effetti  del  servizio  militare  di  leva. Nei
          confronti  del  citato personale non si applica il disposto
          di  cui  al  comma  1° dell'articolo 2 della legge 7 giugno
          1975,   n.   198.   Il   predetto  personale  all'atto  del
          collocamento  in  congedo,  qualora  ne faccia richiesta ed
          abbia  prestato  lodevole  servizio, puo' essere trattenuto
          per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al
          termine   del   secondo   anno   di  servizio,  l'anzidetto
          personale,  qualora  ne  faccia richiesta ed abbia prestato
          lodevole  servizio,  puo'  essere  immesso  nel ruolo degli
          agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza
          del  corso  di  cui  al comma 2 dell'articolo 6, durante il
          quale   e'   sottoposto   a   selezione   attitudinale  per
          l'eventuale   assegnazione   a   servizi   che   richiedono
          particolare qualificazione.
             8.  In  ogni  caso, il servizio gia' prestato dalla data
          dell'iniziale  reclutamento  e' valido a tutti gli effetti,
          sia  giuridici  sia economici, qualora gli agenti ausiliari
          siano immessi in ruolo.».
             - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza),   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  27  maggio  1995,  n.  122, e' il
          seguente:
             «Art.  6  (Requisiti  per  l'ammissione  al corso). - 1.
          L'ammissione  al  corso  per  la promozione a finanziere ha
          luogo  mediante un concorso al quale possono essere ammessi
          i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
              a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
          e politici;
              b)  eta', alla data indicata nel bando di concorso, non
          inferiore  ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il limite
          massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo
          servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i
          cittadini    che   abbiano   prestato   servizio   militare
          volontario, di leva e di leva prolungata;
              c) stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova;
              d)    idoneita'    fisico-attitudinale    al   servizio
          incondizionato nella Guardia di finanza;
              e) statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti
          di  sesso  maschile, e metri 1,61 per le aspiranti di sesso
          femminile;
              f)  possesso  del  diploma  di istruzione secondaria di
          primo grado;
              g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento,
          imputato  o  condannato  per  delitto  non  colposo  ovvero
          sottoposto a misure di prevenzione;
              h)    non    trovarsi,    alla    data   dell'effettivo
          incorporamento,  in  situazioni  comunque incompatibili con
          l'acquisizione  o la conservazione dello stato giuridico di
          finanziere;
              i)  essere  in  possesso  delle  qualita'  morali  e di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria;
              l)  non  essere  stato  espulso dalle forze armate, dai
          Corpi  militarmente  o  civilmente organizzati o destituito
          dai pubblici uffici;
              m)  aver  ottenuto,  per  gli aspiranti gia' sottoposti
          all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
             2.  Possono  inoltre  essere  ammessi  al  corso  per la
          promozione   a   finanziere,   nell'ambito   delle  vacanze
          disponibili,  il  coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i
          fratelli  o  le  sorelle,  qualora  unici  superstiti,  del
          personale   delle   Forze   di  polizia,  deceduto  o  reso
          permanentemente  invalido  al servizio, con invalidita' non
          inferiore  all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
          in  conseguenza  delle azioni criminose di cui all'articolo
          82,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle
          leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni
          riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia o di
          soccorso  pubblico,  i quali ne facciano richiesta, purche'
          siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 2 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli  o  alle  sorelle,  qualora  unici superstiti, del
          personale  del  Corpo  della  Guardia di finanza deceduto o
          reso  permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
          non   inferiore   all'ottanta  per  cento  della  capacita'
          lavorativa,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni riportate
          nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
          in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
          delle  Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
          di   mezzi  o  attrezzature  esclusivamente  militari,  una
          particolare esposizione al rischio.».
             - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
          non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo forestale dello
          Stato),  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, e' il seguente:
             «Art.  4  (Nomina  ad allievo agente). - 1. L'assunzione
          degli  agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato  avviene
          mediante  pubblico  concorso  per  esame  al  quale possono
          partecipare i cittadini italiani che abbiano:
              a)  eta'  non  inferiore  ad  anni 18 e non superiore a
          quella   stabilita   dal   regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo  3,  comma  6, della legge 15 maggio 1997, n.
          127.  Non  si  applicano  le norme relative all'aumento dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
              b)  idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista
          dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;
              c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
              d)   qualita'   morali  e  di  condotta  come  previsto
          dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
              e)  gli  altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
             1-bis.  L'esame  puo'  essere  preceduto  da  una  prova
          preliminare   e/o   da   test  psico-attitudinali,  il  cui
          superamento   costituisce   requisito   essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso.
             2.  Non  sono  ammessi al concorso coloro che sono stati
          espulsi   dalle  forze  armate,  dai  corpi  di  polizia  o
          destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne
          a  pena  detentiva  per  delitto  non  colposo o sono stati
          sottoposti  a  misura  di  prevenzione  e  gli obiettori di
          coscienza.
             3.  Il programma, la determinazione della prova di esame
          e  delle  modalita'  di svolgimento di questa nonche' della
          prova  preliminare  e/o  dei  test  psico-attitudinali sono
          fissati nel bando di concorso.
             4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
          del Corpo forestale dello Stato.
             4-bis.  Sono  altresi' nominati allievi agenti del Corpo
          forestale  dello  Stato  i  volontari  che abbiano prestato
          servizio  senza  demerito  per  almeno tre anni nelle Forze
          armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
          n. 332.
             4-ter.  Nell'ambito  delle  vacanze disponibili e con le
          modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  possono  essere  inoltre  nominati  allievi agenti ed
          ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile
          il  coniuge  ed  i  figli  superstiti,  nonche' i fratelli,
          qualora  unici  superstiti,  degli  appartenenti alle Forze
          polizia   deceduti   o  resi  permanentemente  invalidi  al
          servizio,  con  invalidita'  non  inferiore all'ottanta per
          cento   della  capacita'  lavorativa,  a  causa  di  azioni
          criminose  di  cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388,  ovvero  per  effetto di ferite o
          lesioni  riportate nell'espletamento di servizi di polizia,
          di  soccorso  pubblico  o  durante  i controlli nei settori
          agroalimentare  e forestale, i quali ne facciano richiesta,
          purche'  siano in possesso dei requisiti previsti dal comma
          1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
             4-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 4-ter, si
          applicano,  altresi',  al  coniuge  ed ai figli superstiti,
          nonche'   ai  fratelli,  qualora  unici  superstiti,  degli
          appartenenti   alle   Forze  di  polizia  deceduti  o  resi
          permanentemente  invalidi  al servizio, con invalidita' non
          inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          di missioni internazionali di pace.
             5.  Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del
          Corpo  forestale  dello Stato, un corso di formazione della
          durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione
          professionale   necessaria   all'impiego   con  particolare
          riguardo   alle   attivita'  di  polizia,  antincendio,  di
          protezione  civile, di controllo del territorio anche sotto
          il  profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di
          mezzi  e  strumenti  idonei.  I programmi e le modalita' di
          svolgimento  del  corso,  nonche' quelle degli esami finali
          sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello
          Stato.  Durante  il  corso  gli  allievi non possono essere
          impegnati  in  servizi  operativi di istituto, salvo quelli
          previsti  dal  relativo piano di studi, e sono sottoposti a
          selezione  attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a
          servizi  che  presuppongono particolare qualificazione. Gli
          allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono
          specifica  professionalita' possono essere avviati, dopo la
          nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui
          modalita'  di  svolgimento  e  durata  sono  stabilite  con
          regolamento    ministeriale    da    adottarsi   ai   sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400 e successive modificazioni.
             6.  Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di
          fine  corso  sono nominati agenti del Corpo forestale dello
          Stato,  secondo  l'ordine  di graduatoria finale e prestano
          giuramento.».
             -  Il  testo  dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo
          2000,  n.  78  (Delega  al  Governo  in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile
          2000, n. 79, e' il seguente:
             «Art.   6   (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza  e  per alcune attivita' delle Forze di
          polizia  e  delle  Forze  armate).  -  4.  Con  uno  o piu'
          regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono determinate le
          modalita'  per il reclutamento ed il trasferimento ad altri
          ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni
          del  personale  dei  gruppi sportivi e delle bande musicali
          delle  Forze  di  polizia  e delle Forze armate, nonche' le
          condizioni    per   le   sponsorizzazioni   individuali   e
          collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
              a)  valutazione,  per  il  personale  da  reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
              b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  firmatari  di  apposite convenzioni con il Comitato
          olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  rappresentati nel
          Comitato  sportivo militare, possano essere riconosciuti ai
          fini   sportivi  e  possano  ottenere  l'affiliazione  alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
              c)  valutazione,  per  il  personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
              d)  previsione  che  il  personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
              d-bis)  assicurare  criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
          43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».