Art. 2206 
                 Accademia dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. Sino all'istituzione dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri: 
  a)  le  disposizioni  del  codice  e   del   regolamento   relative
all'Accademia dell'Arma dei carabinieri  devono  intendersi  riferite
all'Accademia militare dell'Esercito; 
  b)  i  corsi  per  la  formazione  di  base  degli  ufficiali   dei
carabinieri del ruolo normale sono svolti presso l'Accademia militare
dell'Esercito, secondo le modalita' concordate con lo Stato  maggiore
dell'Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro  nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma; 
  c) agli allievi ufficiali dei carabinieri  si  applicano  le  norme
sullo  stato   degli   allievi   ufficiali   dell'Esercito   italiano
frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia.