Art. 2208 
                    Carenze organiche transitorie 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico  complessivo
delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed  entro  i  limiti
delle risorse finanziarie disponibili nell'anno  di  riferimento,  le
eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del  personale  militare
non direttivo e non  dirigente  delle  Forze  armate  possono  essere
devolute, senza ampliare  i  rispettivi  organici,  in  aumento  alla
consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso
personale militare non direttivo.