Art. 2210 
                 Ruoli a esaurimento degli ufficiali 
 
1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali: 
a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano; 
b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano; 
c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare; 
d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare; 
e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle  capitanerie  di
porto; 
f)  ruolo  a  esaurimento  in  servizio  permanente  dell'Aeronautica
militare; 
g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare; 
h)  ruolo  a  esaurimento  in  servizio  permanente   dell'Arma   dei
carabinieri; 
i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri. 
2. Gli ufficiali dei predetti  ruoli  in  servizio  vi  permangono  a
esaurimento. 
3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f)
e h) e', fino alla vigilia  della  cessazione  dal  servizio  attivo,
quello di tenente  colonnello,  fermo  restando  il  beneficio  della
promozione di cui all'articolo 1082. 
4. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio  permanente  degli
ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g)  e  i),
sono stabiliti come segue: 
a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni; 
b) ufficiali inferiori: 61 anni.