Art. 2211 
Consistenze organiche dei  ruoli  speciali  e  dei  ruoli  tecnici  a
                             esaurimento 
 
1. Le consistenze complessive  dei  rispettivi  ruoli  speciali  e  a
esaurimento delle Forze armate  non  possono  eccedere  le  dotazioni
organiche dei corrispondenti ruoli speciali.