Art. 2219
Transito   dai   ruoli   tecnici  a  esaurimento  ai  ruoli  speciali
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
                              militare

1.  Finche'  non  siano raggiunte nei gradi di capitano e di maggiore
dei  ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, e'
consentito  il  transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli
speciali  con  il  grado  di  capitano  e di maggiore degli ufficiali
diplomati  appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo dell'Esercito
italiano,  del  Corpo unico degli specialisti della Marina militare e
unico  degli specialisti dell'Aeronautica militare, nonche' del ruolo
degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto. Per
la  partecipazione  ai  concorsi  e'  richiesto  il  possesso  di una
anzianita' minima di grado rispettivamente di tre anni per i capitani
e di quattro anni per i maggiori.
2.  Gli  ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1
non  possono  conseguire  nei  nuovi  ruoli promozioni con decorrenza
anteriore a quella del transito.
3.  All'atto  del  transito  nei  ruoli  speciali,  ai  vincitori dei
concorsi  e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni per i
capitani  e  di  quattro  anni  per  i  maggiori,  senza  effetto sul
trattamento  economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari
dell'anno  di  riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti
in  ruolo,  con  l'anzianita'  di grado rideterminata e, a parita' di
anzianita',  secondo  l'ordine  della graduatoria concorsuale, dopo i
pari  grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di
servizio da ufficiale.
4.  Gli  ufficiali  che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non
devono  aver superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente  previsti  per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli
speciali.