Art. 2219 Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Finche' non siano raggiunte nei gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano, del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, nonche' del ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado rispettivamente di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori. 2. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del transito. 3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale. 4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.