Art. 2222 
Rientro in ruolo del personale  militare  gia'  professore  ordinario
        della Scuola superiore dell'economia e delle finanze 
 
  1. Il militare, compreso l'appartenente al Corpo della  Guardia  di
finanza,   gia'   professore   ordinario   della   Scuola   superiore
dell'economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per
il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi  dell'art.
4-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto  alla
ricostruzione  di  carriera,  anche  con  eventuale  collocamento  in
posizione di  soprannumero;  la  ricostruzione  di  carriera  avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo
dei militari promossi che lo seguiva nel  ruolo  di  provenienza.  Ai
fini del posizionamento in  ruolo,  il  dipendente  e'  collocato  in
posizione immediatamente antecedente a  quella  conseguita  dal  pari
grado promosso  che  ha  ottenuto  il  miglior  posizionamento  nella
graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per
il conseguimento del grado  vertice  il  militare  e'  sottoposto  al
giudizio della Commissione superiore di avanzamento. 
 
          Nota all'art. 2222: 
             -  Il  testo   dell'art.   4-septies,   comma   4,   del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
          materia di monitoraggio e  trasparenza  dei  meccanismi  di
          allocazione  della  spesa  pubblica,  nonche'  in   materia
          fiscale  e  di  proroga  di   termini),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  agosto   2008,   n.   129,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto  2008,  n.
          180, e' il seguente: 
             «4. I professori ordinari inquadrati nel  ruolo  di  cui
          all' articolo 5, comma 5, del citato  decreto  ministeriale
          28 settembre 2000, n. 301, ed i  ricercatori  della  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  sono  inseriti  in  appositi  ruoli   ad
          esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di  opzione
          per  il  rientro  nei  ruoli   delle   amministrazioni   di
          provenienza, anche  ad  ordinamento  militare,  le  risorse
          finanziarie per la corresponsione del relativo  trattamento
          retributivo  sono   trasferite   dalla   Scuola   superiore
          dell'economia   e   delle    finanze    all'amministrazione
          interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal  rientro,
          il militare ha  diritto  alla  ricostruzione  di  carriera,
          anche  con   eventuale   collocamento   in   posizione   di
          soprannumero.  La   ricostruzione   di   carriera   avviene
          conferendo  le  promozioni   con   la   stessa   decorrenza
          attribuita al primo dei militari promossi  che  lo  seguiva
          nel ruolo di provenienza. Ai  fini  del  posizionamento  in
          ruolo,   il   dipendente   e'   collocato   in    posizione
          immediatamente antecedente a  quella  conseguita  dal  pari
          grado promosso che ha ottenuto  il  miglior  posizionamento
          nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo  di
          provenienza. Per il  conseguimento  del  grado  vertice  il
          militare  e'  sottoposto  al  giudizio  della   Commissione
          superiore di avanzamento.».