Art. 2222 Rientro in ruolo del personale militare gia' professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze 1. Il militare, compreso l'appartenente al Corpo della Guardia di finanza, gia' professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero; la ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente e' collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare e' sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.
Nota all'art. 2222: - Il testo dell'art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2008, n. 180, e' il seguente: «4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all' articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente e' collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare e' sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.».