Art. 2231 
                 Risoluzione del rapporto d'impiego 
 
1. Al personale militare si applica la  norma  sancita  dall'articolo
72, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 11, decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  come  sostituito  dall'articolo  17,   comma   35-novies,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
 
          Note all'art. 2231:
             -  Il  testo  dell'art.  72,  commi  da  1 a 6 e 11, del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  6  agosto  2008,  n.  133,  come  sostituito
          dall'art.  17, comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio
          2009,  n.  78  (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
          termini),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3
          agosto  2009,  n. 102, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  del 4 agosto 2009, n. 179, e' il
          seguente:
             «Art.  72  (Personale  dipendente prossimo al compimento
          dei  limiti di eta' per il collocamento a riposo). - 1. Per
          gli  anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
          le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  le  Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   gli   Enti  pubblici  non  economici,  le
          Universita',  le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
          enti   di   cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere
          esonerato   dal   servizio   nel   corso   del  quinquennio
          antecedente la data di maturazione della anzianita' massima
          contributiva  di  40  anni.  La  richiesta  di  esonero dal
          servizio  deve  essere presentata dai soggetti interessati,
          improrogabilmente,  entro  il  1°  marzo  di ciascun anno a
          condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito
          minimo  di  anzianita'  contributivo  richiesto  e  non  e'
          revocabile.  La  disposizione  non  si applica al personale
          della Scuola.
             2. E'  data  facolta'  all'amministrazione, in base alle
          proprie  esigenze  funzionali,  di  accogliere la richiesta
          dando  priorita'  al  personale  interessato da processi di
          riorganizzazione  della  rete  centrale  e  periferica o di
          razionalizzazione  o appartenente a qualifiche di personale
          per le quali e' prevista una riduzione di organico.
             3.  Durante  il  periodo  di  esonero  dal  servizio  al
          dipendente   spetta   un  trattamento  temporaneo  pari  al
          cinquanta  per cento di quello complessivamente goduto, per
          competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
          nella   nuova   posizione.  Ove  durante  tale  periodo  il
          dipendente   svolga   in  modo  continuativo  ed  esclusivo
          attivita'  di  volontariato,  opportunamente  documentata e
          certificata,   presso   organizzazioni   non  lucrative  di
          utilita'   sociale,  associazioni  di  promozione  sociale,
          organizzazioni  non governative che operano nel campo della
          cooperazione  con  i  Paesi  in  via  di sviluppo, ed altri
          soggetti   da   individuare   con   decreto   del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  da emanarsi entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  la  misura  del  predetto  trattamento  economico
          temporaneo  e' elevata dal cinquanta al settanta per cento.
          Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di
          esonero  gli  importi  del  trattamento  economico  posti a
          carico  dei  fondi  unici  di  amministrazione  non possono
          essere utilizzati per nuove finalita'.
             4.  All'atto  del  collocamento  a  riposo per raggiunti
          limiti  di  eta' il dipendente ha diritto al trattamento di
          quiescenza  e  previdenza  che  sarebbe  spettato  se fosse
          rimasto in servizio.
             5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante
          il  periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri
          redditi   derivanti  da  prestazioni  lavorative  rese  dal
          dipendente  come lavoratore autonomo o per collaborazioni e
          consulenze   con  soggetti  diversi  dalle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n. 165 o societa' e consorzi
          dalle  stesse  partecipati.  In ogni caso non e' consentito
          l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare
          un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
             6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle
          economie   effettivamente  derivanti  dal  collocamento  in
          posizione   di   esonero   dal  servizio,  certificate  dai
          competenti  organi  di controllo, possono procedere, previa
          autorizzazione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero
          dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
          via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
          vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di
          eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
          assunzioni  vengono scomputate da quelle consentite in tale
          anno.
             (Omissis)
             11.  Per  gli  anni  2009,  2010  e  2011,  le pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'  articolo  1,  comma  2, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   possono,   a   decorrere   dal  compimento
          dell'anzianita'  massima  contributiva di quaranta anni del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          articolo  5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto  individuale,  anche  del personale dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
          dei  trattamenti  pensionistici.  Con  appositi decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, da emanare entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente  disposizione,  previa deliberazione del Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli  affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti  sicurezza,  difesa ed esteri, tenendo conto delle
          rispettive  peculiarita'  ordinamentali. Le disposizioni di
          cui  al presente comma si applicano anche nei confronti dei
          soggetti  che  abbiano  beneficiato dell' articolo 3, comma
          57,  della  legge  24  dicembre  2003, n. 350, e successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa.».