Art. 2241
     Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento

1.  L'avanzamento  degli  ufficiali  del ruolo tecnico-amministrativo
dell'Esercito  italiano  del  ruolo del Corpo unico degli specialisti
della   Marina   militare   e   il   ruolo  unico  degli  specialisti
dell'Aeronautica  militare,  avviene  in base alle norme del presente
articolo.
2. L'avanzamento al grado di capitano e al grado di maggiore ha luogo
ad  anzianita'.  Nelle  aliquote  di  valutazione  sono  inclusi  gli
ufficiali  aventi  rispettivamente cinque anni di anzianita' di grado
da  tenente  e  sette  anni di anzianita' di grado da capitano. Ferme
restando  le  dotazioni  complessive  di  ciascun grado di ogni Forza
armata,  sono altresi' inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado
di  maggiore  i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici
anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.
3.  Le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano
e  di  maggiore  comprendono  gli  ufficiali appartenenti ai predetti
ruoli aventi le anzianita' di grado di cui al comma 2.