Art. 2243 
Regime  transitorio  per  le  aliquote  di  valutazione  dei  tenenti
       colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri 
 
1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067,  comma  2  e'
sospesa sino  al  31  dicembre  2012  a  partire  dalle  aliquote  di
valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel  citato
periodo, in deroga a quanto disposto dagli articoli  1229,  comma  1,
lettera b) e 1232, comma 1, i tenenti colonnelli  del  ruolo  normale
dell'Arma dei carabinieri da  valutare  per  l'avanzamento  al  grado
superiore sono inclusi in un'unica  aliquota  di  valutazione.  Fermi
restando i volumi organici previsti per il grado  di  colonnello  del
ruolo  normale  e  il  numero  massimo  di  promozioni  annuali,   la
determinazione  dell'aliquota,  il  numero  delle  promozioni  e   la
previsione  relativa  agli  obblighi  di  comando  sono   annualmente
determinati con il  decreto  di  cui  all'articolo  2248,  prevedendo
comunque un numero di promozioni  non  superiore  a  cinque  per  gli
ufficiali  aventi  almeno  tredici  anni  di  anzianita'  nel  grado,
nonche', per gli anni 2010 e 2011, un numero  di  promozioni  pari  a
dodici per gli  ufficiali  gia'  valutati  due  e  tre  volte  l'anno
precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. 
2. Fatto salvo quanto disposto dal  comma  1,  per  l'avanzamento  al
grado  di  colonnello,  dall'anno  2003  e  sino  all'inserimento  in
aliquota  dei  tenenti  colonnelli  aventi  anzianita'  di  nomina  a
ufficiale uguale o anteriore  al  30  agosto  1994,  le  aliquote  di
valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della  difesa,  in
modo da includere: 
a) nella prima delle aliquote di  cui  all'articolo  1053,  comma  2,
oltre  agli  ufficiali  gia'  valutati  per  la  prima  volta  l'anno
precedente e giudicati idonei e non iscritti  in  quadro,  i  tenenti
colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita'  di  grado  non
superiore a quelle  indicate  nell'articolo  1229.  Il  numero  degli
ufficiali  da  includere  annualmente,  per  la  prima  volta,  nella
predetta aliquota non puo' superare quello  degli  ufficiali  inclusi
per la prima volta nell'aliquota di valutazione  formata  per  l'anno
2002, aumentato nella  misura  massima  del  20%  in  relazione  alla
consistenza organica del grado e  alle  esigenze  di  elevazione  del
livello ordinativo dei comandi; 
b) nella seconda aliquota,  i  tenenti  colonnelli  gia'  valutati  e
giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno  due  volte  che
abbiano anzianita' di grado non superiore  a  quelle  indicate  nell'
articolo 1229; 
c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano  anzianita'
di grado pari o superiore a  quella  indicata  nella  nell'  articolo
1229.