Art. 2243 Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri 1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067, comma 2 e' sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1229, comma 1, lettera b) e 1232, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 2248, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianita' nel grado, nonche', per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, per l'avanzamento al grado di colonnello, dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere: a) nella prima delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, oltre agli ufficiali gia' valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nell'articolo 1229. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non puo' superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi; b) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia' valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nell' articolo 1229; c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianita' di grado pari o superiore a quella indicata nella nell' articolo 1229.