Art. 2244 
Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo
                  normale dell'Arma dei carabinieri 
 
1. Sino all'inserimento in aliquota  dei  tenenti  colonnelli  aventi
anzianita' di nomina a ufficiale uguale  o  anteriore  al  30  agosto
1994, il numero delle promozioni annuali e' fissato con  decreto  del
Ministro della  difesa,  nell'ambito  del  numero  complessivo  delle
promozioni previste per il grado  nell'articolo  1232,  in  relazione
alla composizione delle aliquote formate ai sensi dell'articolo 2243,
e  alla  esigenza  di  mantenere  adeguati  e   analoghi   tassi   di
avanzamento. Il numero delle  promozioni  da  attribuire  ai  tenenti
colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di  cui  all'articolo
1053, comma 2, puo' essere aumentato nella misura massima del 25  per
cento  rispetto  a  quello  previsto,  fermi   restando   il   numero
complessivo delle promozioni e la consistenza organica del  grado  di
colonnello di cui al predetto articolo 1232.