Art. 2244 Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri 1. Sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nell'articolo 1232, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi dell'articolo 2243, e alla esigenza di mantenere adeguati e analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, puo' essere aumentato nella misura massima del 25 per cento rispetto a quello previsto, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui al predetto articolo 1232.