Art. 2247
Ufficiali  del  ruolo  speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti
                       dalla Polizia di Stato

1. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma 3 della legge 31 marzo
2000,  n.  78,  si  prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di
valutazione  per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione
del previsto periodo di comando.
 
          Note all'art. 2247:
             -  Il  testo  dell'art. 5, comma 3, della legge 31 marzo
          2000,  n.  78  (Delega  al  Governo  in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile
          2000, n. 79, e' il seguente:
             «Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia
          di  Stato).  -  3.  Entro  centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore dei decreti legislativi di cui al comma
          1,  e'  consentito,  a  domanda  e  previa  intesa  tra  le
          amministrazioni    interessate,    il   trasferimento   dei
          dipendenti  appartenenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e
          direttive    della    Polizia    di   Stato   nelle   altre
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2,
          del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti
          dei  posti disponibili per le medesime qualifiche possedute
          nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto  delle
          disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre
          1999,    n.   488.   Qualora   il   trattamento   economico
          dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
          percepito    nell'amministrazione    di   provenienza,   il
          dipendente    trasferito    percepisce,    fino    al   suo
          riassorbimento,   un   assegno   ad   personam  di  importo
          corrispondente  alla  differenza  di  trattamento.  Per  un
          periodo  non  superiore  a  novanta  giorni  dalla  data di
          entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
          il  trasferimento  puo'  essere effettuato, con le medesime
          modalita',  ad  istanza  dei  dipendenti interessati, salvo
          rifiuto  dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
          esprimere  entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
          medesima.».