Art. 2251 
  Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo 
 
1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono
imprescindibili esigenze funzionali, fino al  2020  l'avanzamento  al
grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai  limiti  percentuali
fissati dall'articolo 1282, commi 3 e 4: 
a) in misura non  inferiore  al  70%  dei  posti  disponibili  al  31
dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta; 
b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio  ed
esami. 
2. Con decreto del direttore  generale  del  personale  militare,  su
proposta  degli  Stati  maggiori  di  Forza  armata,  sono   definite
annualmente le percentuali di cui al comma 1.