Art. 2251 Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo 1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall'articolo 1282, commi 3 e 4: a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta; b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami. 2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.