Art. 164
    Servizi  radioelettrici  mobile  marittimo e mobile marittimo via
                              satellite
    1.  Il  servizio  radioelettrico  mobile marittimo e' un servizio
effettuato   tra   stazioni   radioelettriche   costiere  e  stazioni
radioelettriche  di  nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al
quale  possono  partecipare  le stazioni radioelettriche dei mezzi di
salvataggio  e  le  stazioni  di  radioboa  per la localizzazione dei
sinistri.
    2.  Il  servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite e'
un  servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere
e  stazioni  terrene  radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene
radioelettriche  di  nave,  al  quale possono partecipare le stazioni
radioelettriche  dei  mezzi  di salvataggio e le stazioni di radioboa
per la localizzazione dei sinistri.