ART. 281
                 (disposizioni transitorie e finali)

   1.  I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria
o  in  forma  tacita,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di
autorizzazione  generale  che  sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo   272,   comma  3,  devono  presentare  una  domanda  di
autorizzazione  ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito
indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di
tali  termini, appositi calendari per la presentazione delle domande;
in   caso   di   mancata   adozione  dei  calendari,  la  domanda  di
autorizzazione  deve essere comunque presentata nei termini stabiliti
dal  presente  comma.  La  mancata  presentazione  della  domanda nei
termini,  inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza
della  precedente  autorizzazione.  Se  la  domanda e' presentata nei
termini,  l'esercizio degli impianti puo' essere proseguito fino alla
pronuncia  dell'autorita'  competente;  in  caso di mancata pronuncia
entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio puo'
essere  proseguito  fino  alla  scadenza  del termine previsto per la
pronuncia  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo.
In caso di impianti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita,
il   gestore   deve  adottare,  fino  alla  pronuncia  dell'autorita'
competente,  tutte  le  misure necessarie ad evitare un aumento anche
temporaneo  delle  emissioni.  La domanda di autorizzazione di cui al
presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini:
    a)  tra  la  data  di  entrata  in  vigore della parte quinta del
presente  decreto  ed  il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al
1988;
    b)  tra  il  1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti
anteriori  al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1
° gennaio 2000;
    c)  tra  il  1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti
anteriori  al  2006 che siano stati autorizzati in data successiva al
31 dicembre 1999.
   2.  I  gestori  degli impianti e delle attivita' in esercizio alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che
ricadono  nel  campo  di  applicazione  del presente titolo e che non
ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica  24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del
presente  titolo entro tre anni da tale data e, nel caso in cui siano
soggetti  all'autorizzazione  alle  emissioni, presentano la relativa
domanda,  ai  sensi  dell'articolo  269 ovvero ai sensi dell'articolo
272,  commi  2  e  3,  almeno  diciotto  mesi  prima  del  termine di
adeguamento.  In caso di mancata presentazione della domanda entro il
termine   previsto,   l'impianto  o  l'attivita'  si  considerano  in
esercizio  senza  autorizzazione  alle  emissioni.  Se  la domanda e'
presentata  nel  termine previsto, l'esercizio puo' essere proseguito
fino  alla  pronuncia  dell'autorita'  competente; in caso di mancata
pronuncia  entro  i  termini  previsti  dall'articolo  269,  comma 3,
l'esercizio  puo'  essere  proseguito  fino alla scadenza del termine
previsto  per  la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello
stesso  articolo.  Per  gli  impianti  l'autorizzazione  stabilisce i
valori limite e le prescrizioni:
    a)  ai  sensi  dell'articolo  271,  commi 6 e 9, se l'impianto e'
stato  realizzato  prima  del  1988  in  conformita'  alla  normativa
all'epoca vigente;
    b)  ai  sensi  dell'articolo 271, commi 8 e 9, se l'impianto deve
essere  realizzato  ai  sensi  dell'articolo 269, commi 10 o 12, o e'
stato realizzato tra il 1988 e l'entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto in conformita' alla normativa all'epoca vigente.
   3.  Per  gli  impianti in esercizio alla data di entrata in vigore
della  parte  quinta  del  presente decreto che ricadono nel campo di
applicazione  del  presente  titolo  e  che  ricadevano  nel campo di
applicazione  della  legge  13  luglio  1966, n. 615, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo
II  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, l'autorita' competente adotta le autorizzazioni generali di cui
all'articolo  272, comma 2, entro quindici mesi da tale data. In caso
di   mancata   adozione  dell'autorizzazione  generale,  nel  termine
prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  i  gestori degli
impianti  interessati  comunicano  la  propria adesione all'autorita'
competente;  e'  fatto  salvo il potere di tale autorita' di adottare
successivamente  nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'articolo  272,  l'adesione  alle quali comporta, per il soggetto
interessato,   la   decadenza   di   quella   adottata  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
   4. I gestori degli impianti e delle attivita' che ricadevano negli
allegati  1  e  2  del decreto del Presidente della Repubblica del 25
luglio  1991  e  che,  per  effetto  della  parte quinta del presente
decreto,  sono  tenuti  ad ottenere una specifica autorizzazione alle
emissioni  presentano  la  relativa  richiesta  entro  quindici  mesi
dall'entrata  in  vigore  della parte quinta del presente decreto; in
tal  caso,  se  l'impianto  e' soggetto all'articolo 275, l'autorita'
competente   rilascia   l'autorizzazione   sulla  base  dei  progetti
presentati ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, con decorrenza
dei  termini  previsti  nell'articolo  269,  comma  3,  dalla data di
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. In caso di
mancata  presentazione  della  domanda  entro  il  termine  previsto,
l'impianto   o   l'attivita'   si   considerano  in  esercizio  senza
autorizzazione  alle  emissioni.  Se  la  domanda  e'  presentata nel
termine  previsto,  l'esercizio  di  tali  impianti  o attivita' puo'
essere  proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' compete nte; in
caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269,
comma  3,  l'esercizio  puo' essere proseguito fino alla scadenza del
termine  previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  a  cui  sia stato richiesto di provvedere ai
sensi dello stesso articolo.
   5.  All'integrazione  e  alla  modifica  degli allegati alla parte
quinta  del  presente  decreto  provvede  il Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio, con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma  2,  di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle  attivita'  produttive,  sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281.
All'adozione  di  tali  atti  si  procede altresi' di concerto con il
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, relativamente alle
emissioni  provenienti  da  attivita'  agricole,  e di concerto con i
Ministri   dell'interno,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
dell'economia  e  delle  finanze,  relativamente  alla modifica degli
allegati   VII  e  VIII  alla  parte  quinta  del  presente  decreto.
L'Allegato  I  e l'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto
sono  integrati  e  modificati  per  la  prima  volta  entro  un anno
dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo.
   6.  Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta
del  presente  decreto,  al  fine  di  dare attuazione alle direttive
comunitarie  per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle
modalita'   esecutive  e  delle  caratteristiche  di  ordine  tecnico
stabilite  dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
   7.   Le   domande  di  autorizzazione,  i  provvedimenti  adottati
dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo,
ai  sensi  del  presente  titolo, nonche' gli elenchi delle attivita'
autorizzate  in  possesso  dell'autorita'  competente  sono  messi  a
disposizione  del  pubblico  ai  sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
   8.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province  autonome e le province
organizzano  i  rispettivi  inventari  delle  fonti  di  emissioni. I
criteri  per  l'elaborazione  di  tali  inventari  sono stabiliti con
decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro
della salute.
   9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  e'  istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica,
una  commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra
le  autorita'  competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai
fini  dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per
la   valutazione   delle   migliori   tecniche   disponibili  di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione e' composta da
un  rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del   territorio,  con  funzioni  di  presidente,  un  rappresentante
nominato  dal  Ministro delle attivita' produttive, un rappresentante
nominato  dal  Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati
dalla   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto 1997, n. 281. Alle riunioni della Commissione
possono  partecipare  uno o piu' rappresentanti di ciascuna regione o
provincia  autonoma.  Il  decreto  istitutiv  o  disciplina  anche le
modalita' di funzionamento della commissione, inclusa la periodicita'
delle  riunioni, e le modalita' di partecipazione di soggetti diversi
dai componenti. Ai componenti della commissione e agli altri soggetti
che   partecipano   alle   riunioni   della   stessa  non  spetta  la
corresponsione di compensi, indennita', emolumenti a qualsiasi titolo
riconosciuti o rimborsi spese.
   10.  Fatti  salvi  i poteri stabiliti dall'articolo 271 in sede di
adozione  dei  piani  e  dei  programmi  ivi  previsti  e di rilascio
dell'autorizzazione, in presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale,
le regioni e le province autonome, con provvedimento generale, previa
intesa  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
con  il  Ministro  della  salute,  per  quanto di competenza, possono
stabilire  valori  limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti
le  condizioni  di  costruzione  o  di esercizio degli impianti, piu'
severi  di  quelli fissati dagli allegati al presente titolo, purche'
cio'  risulti  necessario  al  conseguimento  del valori limite e dei
valori bersaglio di qualita' dell'aria.
 
          Note all'art. 281:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  recante  "Attuazione  delle  direttive CEE
          numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile  1987,  n.  18",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, S.O.
              - La    legge   13 luglio   1966,   n.   615,   recante
          "Provvedimenti   contro   l'inquinamento  atmosferico",  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966, n.
          201.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre  1970,  n.  1391,  concernente "Regolamento per
          l'esecuzione  della  legge  13 luglio 1966, n. 615, recante
          provvedimenti     contro     l'inquinamento    atmosferico,
          limitatamente   al  settore  degli  impianti  termici",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1971, n.
          59, S.O.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          8 marzo  2002,  recante  "Disciplina  delle caratteristiche
          merceologiche  dei  combustibili  aventi  rilevanza ai fini
          dell'inquinamento      atmosferico,      nonche'      delle
          caratteristiche     tecnologiche    degli    impianti    di
          combustione",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del
          12 marzo 2002, n. 60.
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          25 luglio 1991, recante "Modifiche dell'atto di indirizzo e
          coordinamento  in materia di emissioni poco significative e
          di  attivita'  a  ridotto inquinamento atmosferico, emanato
          con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
          data   21 luglio   1989",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175.
              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali", pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202, e' il
          seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante
          "Norme   generali   sulla   partecipazione  dell'Italia  al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione  degli  obblighi  comunitari,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  15 febbraio  2005,  n.  37, e' il
          seguente:
              "Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
          comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
          modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
          comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le politiche comunitarie.
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
          per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
          ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
          decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
          l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
          perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.".
              - Il   decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  195,
          recante  "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
          del  pubblico",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          23 settembre 2005, n. 222.