Art. 249.
Valutazione del rischio
l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il
grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da
attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di
cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e'
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli
articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':
a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai
fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6
provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.