Art. 252. 
                          Misure igieniche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma  2,  per
tutte le attivita' di cui  all'articolo  246,  il  datore  di  lavoro
adotta le misure appropriate affinche': 
    a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano: 
      1)  chiaramente  delimitati  e   contrassegnati   da   appositi
cartelli; 
      2) accessibili esclusivamente  ai  lavoratori  che  vi  debbano
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 
      3) oggetto del divieto di fumare; 
    b) siano predisposte aree speciali che consentano  ai  lavoratori
di mangiare e bere senza rischio  di  contaminazione  da  polvere  di
amianto; 
    c) siano messi a disposizione dei lavoratori  adeguati  indumenti
di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; 
    d) detti indumenti di lavoro  o  protettivi  restino  all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il
lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di  operazioni,  in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non  vi  provveda  o  in
caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni; 
    e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili; 
    f) i lavoratori possano disporre di impianti  sanitari  adeguati,
provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; 
    g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in  locali  a  tale
scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano
prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso  o
deteriorato prima di ogni utilizzazione.