Art. 254.
                            Valore limite

  1.  Il  valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1
fibre  per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel
tempo  di  riferimento  di  otto  ore.  I datori di lavoro provvedono
affinche'  nessun  lavoratore  sia  esposto  a  una concentrazione di
amianto nell'aria superiore al valore limite.
  2.  Quando  il  valore limite fissato al comma l viene superato, il
datore  di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu'
presto  possibile  le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il  lavoro  puo'  proseguire  nella  zona interessata solo se vengono
prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
  3.  Per  verificare  l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il
datore  di  lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione
della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
  4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri
mezzi e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale
delle  vie  respiratorie  con fattore di protezione operativo tale da
garantire  tutte  le  condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,
lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di
riposo  adeguati  all'impegno  fisico richiesto dal lavoro; l'accesso
alle  aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione
di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 4, il datore di lavoro, previa
consultazione  con  i  lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i
periodi  di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.