Art. 255. 
                  Operazioni lavorative particolari 
 
  1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione  di   misure   tecniche   preventive   per   limitare   la
concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi
il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro  adotta
adeguate misure per la  protezione  dei  lavoratori  addetti,  ed  in
particolare: 
    a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione  individuali
tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma  1,
lettera b); 
    b) provvede all'affissione  di  cartelli  per  segnalare  che  si
prevede il superamento del valore limite di esposizione; 
    c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione  della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; 
    d)  consulta  i  lavoratori  o  i  loro  rappresentanti  di   cui
all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di  procedere  a  tali
attivita'.