Art. 255.
                  Operazioni lavorative particolari

  1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione   di   misure   tecniche   preventive   per   limitare  la
concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi
il  valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta
adeguate  misure  per  la  protezione  dei  lavoratori addetti, ed in
particolare:
    a) fornisce  ai  lavoratori un adeguato dispositivo di protezione
delle  vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali
tali  da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,
lettera b);
    b) provvede  all'affissione  di  cartelli  per  segnalare  che si
prevede il superamento del valore limite di esposizione;
    c) adotta  le misure necessarie per impedire la dispersione della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
    d) consulta   i   lavoratori  o  i  loro  rappresentanti  di  cui
all'articolo 46  sulle  misure  da adottare prima di procedere a tali
attivita'.