Art. 258.
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di
lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente
esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di
sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute,
incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione
all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al
minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature
di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessita' della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto
e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano
frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo
10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Nota all'art. 258:
- Il testo dell'art. 10, comma 2, lettera h), della
citata legge n. 257 del 1992, e' il seguente:
«Art. 10 (Piani regionali e delle province autonome). -
1. (Omissis).
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
(omissis);
h) la predisposizione di specifici corsi di
formazione professionale e il rilascio di titoli di
abilitazione per gli addetti alle attivita' di rimozione e
di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali
corsi;».