Art. 259.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree
interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo
svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta
ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono
sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la
possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria
durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti
anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo
243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a
successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace,
nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore,
valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la
tomodensitometria.