Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246,
che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre
nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione
dell'esposizione accerta che l'esposizione e' stata superiore a
quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si
siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive
nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli
organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve
intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non
permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato
all'articolo 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di
vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per
un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.