Art. 249
Rifugi  alpini  demaniali  e  rifugi  alpini  pubblici  e  privati di
                       interesse della Difesa

1.  I  rifugi  alpini,  gia' appartenenti a cittadini, a societa' e a
enti   ex   nemici,   devoluti  al  demanio  dello  Stato  in  virtu'
dell'articolo  1  del  regio  decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano
assegnati al Ministero della difesa, che puo' concederli in esercizio
a  cittadini  italiani e a societa' ed enti nazionali. Le concessioni
di   esercizio   sono   accordate   previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  per  i  rifugi  alpini  sottoposti  a  tutela o
ricadenti   in   aree  sottoposte  a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  per  i rifugi alpini ubicati in
fondi  e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.
495,  in  ordine  al  trasferimento  di  rifugi alpini alla Provincia
autonoma  di  Bolzano  e al loro utilizzo per esigenze addestrative -
operative del Ministero della difesa.
2.  Dei  rifugi  alpini  di  proprieta'  privata puo' essere disposta
l'espropriazione  dall'autorita'  militare,  secondo  le norme per le
espropriazioni  finalizzate  alla  realizzazione delle opere militari
dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
 
          Note all'art. 249:
             - Il testo dell'art. 1 del regio decreto 10 aprile 1921,
          n.  470  (contenente  norme  per  la devoluzione al Demanio
          dello  Stato  dei  beni appartenenti, all'entrata in vigore
          dei   trattati   di   pace,  a  sudditi  della  Germania  o
          dell'antico  Impero  d'Austria),  pubblicato nella Gazzetta
          ufficiale del 22 aprile 1921, n. 95, e' il seguente:
             «Art.  1. - Con effetto dalla data del presente decreto,
          sono  devoluti  al  Demanio  dello  Stato,  in virtu' delle
          facolta'  riconosciute  dai Trattati di pace di Versaglia e
          di S. Germano, le aziende industriali e commerciali, i beni
          immobili  e  mobili, le compartecipazioni, i titoli ed ogni
          altra  attivita' patrimoniale di qualsiasi natura esistenti
          nel  territorio  del Regno e delle Colonie ed appartenenti,
          alla  data  dell'entrata  in vigore dei Trattati di pace, a
          sudditi  della  Germania o dell'antico Impero d'Austria o a
          Societa'  nelle  quali  essi hanno una ingerenza prevalente
          oppure  siano  da essi controllate, quand'anche in ordine a
          detti  beni  ed interessi non siano in vigore provvedimenti
          di  sindacato  o  di  sequestro.  Le  attivita' indemaniate
          saranno erogate in conformita' delle disposizioni contenute
          nei  trattati di pace. Resta pero' salvo quanto fu disposto
          col  R.  decreto  7  novembre  1920, n. 1840 in ordine alla
          restituzione delle piccole proprieta' tedesche.».
             -  Per  il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
          veda la nota all'articolo 230.
             -  Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo 21
          dicembre  1998,  n.  495 (Norme di attuazione dello statuto
          speciale   della   regione   Trentino-Alto   Adige  recanti
          modifiche  ed  integrazioni  al  D.P.R. 20 gennaio 1973, n.
          115,  in materia di trasferimento alle province autonome di
          Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello
          Stato   e   della   Regione),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1999, n.
          17, e' il seguente:
             «Art.  3.  -  1.  Gli  immobili  adibiti a rifugi alpini
          indicati  nell'allegato A, tabella a), sono trasferiti alla
          provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate
          al   31   dicembre  2010.  Gli  attuali  gestori  hanno  la
          prelazione   con   le   modalita'  e  gli  effetti  di  cui
          all'articolo  40  della  legge  27  luglio 1978, n. 392 , e
          successive  modificazioni.  Il  rinnovo  della concessione,
          dopo  il  2010,  e'  effettuato  con  procedura ad evidenza
          pubblica.  Il concessionario uscente e' preferito a parita'
          di condizioni.
             2.  Sono  fatte salve le esigenze addestrativo-operative
          del Ministero della difesa.».
             - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno
          2001,  n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica
          utilita'. (Testo A) e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189.