Art. 249 Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa 1. I rifugi alpini, gia' appartenenti a cittadini, a societa' e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtu' dell'articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che puo' concederli in esercizio a cittadini italiani e a societa' ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative - operative del Ministero della difesa. 2. Dei rifugi alpini di proprieta' privata puo' essere disposta l'espropriazione dall'autorita' militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Note all'art. 249: - Il testo dell'art. 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470 (contenente norme per la devoluzione al Demanio dello Stato dei beni appartenenti, all'entrata in vigore dei trattati di pace, a sudditi della Germania o dell'antico Impero d'Austria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 aprile 1921, n. 95, e' il seguente: «Art. 1. - Con effetto dalla data del presente decreto, sono devoluti al Demanio dello Stato, in virtu' delle facolta' riconosciute dai Trattati di pace di Versaglia e di S. Germano, le aziende industriali e commerciali, i beni immobili e mobili, le compartecipazioni, i titoli ed ogni altra attivita' patrimoniale di qualsiasi natura esistenti nel territorio del Regno e delle Colonie ed appartenenti, alla data dell'entrata in vigore dei Trattati di pace, a sudditi della Germania o dell'antico Impero d'Austria o a Societa' nelle quali essi hanno una ingerenza prevalente oppure siano da essi controllate, quand'anche in ordine a detti beni ed interessi non siano in vigore provvedimenti di sindacato o di sequestro. Le attivita' indemaniate saranno erogate in conformita' delle disposizioni contenute nei trattati di pace. Resta pero' salvo quanto fu disposto col R. decreto 7 novembre 1920, n. 1840 in ordine alla restituzione delle piccole proprieta' tedesche.». - Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda la nota all'articolo 230. - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1999, n. 17, e' il seguente: «Art. 3. - 1. Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato A, tabella a), sono trasferiti alla provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010. Gli attuali gestori hanno la prelazione con le modalita' e gli effetti di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni. Il rinnovo della concessione, dopo il 2010, e' effettuato con procedura ad evidenza pubblica. Il concessionario uscente e' preferito a parita' di condizioni. 2. Sono fatte salve le esigenze addestrativo-operative del Ministero della difesa.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189.