Art. 344 
 
                             Allegato A 
 
Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di  controllo
degli alloggi 
1.  Le  «commissioni  di  controllo  degli  alloggi  ufficiali»,   le
«commissioni  di  controllo  degli  alloggi   sottufficiali»   e   le
«commissioni di controllo degli alloggi  dei  volontari  in  servizio
permanente» sono composte da: 
a) un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente,
di grado non inferiore a ufficiale superiore, a maresciallo  o  gradi
corrispondenti e a 1 ° caporale maggiore o gradi corrispondenti; 
b) un presidente sostituto; 
c) membri: 
c.1) di numero pari variabile da un minimo di due  a  un  massimo  di
sei, di cui uno appartenente alla rappresentanza militare; 
c.2)  di  grado  inferiore  o  meno  anziani  del  presidente  e  del
presidente sostituto; 
c.3)  tratti  nell'ambito   di   ciascuna   categoria   ufficiali   e
sottufficiali e volontari in servizio permanente; questi  ultimi  per
le sole «commissioni di controllo  degli  alloggi  dei  volontari  in
s.p.», quando possibile, anche dai concorrenti  alle  assegnazioni  e
dai concessionari di alloggi AST che non abbiano  perduto  il  titolo
alla concessione; 
c.4)  che  prestino  servizio  nel  presidio  ovvero   circoscrizione
alloggiativa o a bordo di unita' navali di base nel  presidio  ovvero
circoscrizioni alloggiative stesse; 
c.5) altrettanti membri sostituti; 
d) un segretario che tratta la particolare materia presso  Comandi  o
enti del presidio o circoscrizione alloggiativa. 
2. I «sostituti» subentrano di  volta  in  volta  a  quei  componenti
titolari trasferiti o indisponibili. 
3. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate: 
a) periodicamente, per la formazione delle graduatorie; 
b) ogni qualvolta lo richieda urgente e improrogabile  necessita'  di
deliberare in merito alle altre materie di competenza. 
4. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi: 
a) partecipano obbligatoriamente alle sedute; 
b) esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi; 
c) deliberano in merito a: 
c.1)  ammissione,  sospensione,  esclusione  dei  concorrenti   dalle
graduatorie; 
c.2) questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili; 
c.3) motivazioni di rinuncia, da parte dei  concorrenti,  ad  alloggi
offerti; 
d) formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le  stesse
vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi. 
5. Il voto e' un diritto del presidente e  dei  membri,  e'  espresso
palesemente  iniziando  dal  meno  anziano  ed  e'  obbligatorio.  Fa
eccezione il caso in cui il presidente  e  i  membri  titolari  siano
chiamati a decidere su argomenti  posti  all'ordine  del  giorno  che
riguardino se stessi o altro personale legato ai medesimi da  vincoli
di parentela entro  il  terzo  grado.  In  detti  casi  subentrano  i
sostituti. Le deliberazioni  sono  approvate  a  maggioranza  e  sono
riportate  a  verbale,  sottoscritto  da  tutti  i  componenti  delle
commissioni di controllo degli alloggi intervenuti. 
6. I presidenti delle commissioni di  controllo  degli  alloggi,  per
quanto  attiene  alla  materia  di  rispettiva  competenza,  possono,
all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che  ha
nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.