Art. 344 Allegato A Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi 1. Le «commissioni di controllo degli alloggi ufficiali», le «commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali» e le «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente» sono composte da: a) un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente, di grado non inferiore a ufficiale superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti e a 1 ° caporale maggiore o gradi corrispondenti; b) un presidente sostituto; c) membri: c.1) di numero pari variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alla rappresentanza militare; c.2) di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente sostituto; c.3) tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali e volontari in servizio permanente; questi ultimi per le sole «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in s.p.», quando possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione; c.4) che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa o a bordo di unita' navali di base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative stesse; c.5) altrettanti membri sostituti; d) un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi o enti del presidio o circoscrizione alloggiativa. 2. I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili. 3. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate: a) periodicamente, per la formazione delle graduatorie; b) ogni qualvolta lo richieda urgente e improrogabile necessita' di deliberare in merito alle altre materie di competenza. 4. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi: a) partecipano obbligatoriamente alle sedute; b) esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi; c) deliberano in merito a: c.1) ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle graduatorie; c.2) questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili; c.3) motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi offerti; d) formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi. 5. Il voto e' un diritto del presidente e dei membri, e' espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed e' obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi o altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale, sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti. 6. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.