Art. 351 
 
                             Allegato G 
                  Formazione delle graduatorie AST 
 
1. Le singole graduatorie: 
a) elencano i concorrenti che,  avendone  titolo,  hanno  presentato,
fino all'ultimo giorno del mese precedente  a  quello  di  formazione
delle  graduatorie  stesse,   domande   correttamente   compilate   e
completamente documentate; 
b) sono formate tre volte  l'anno,  alle  date  del  15  gennaio,  15
maggio, 15 settembre; 
c) hanno validita' fino alla  data  di  formazione  della  successiva
graduatoria; 
d) specificano, per ciascun concorrente indicato con grado,  cognome,
nome, categoria, comando o ente di appartenenza: 
d.1) gli elementi di calcolo; 
d.2) l'ordine di graduatoria; 
d.3) la composizione del nucleo familiare; 
d.4) gli eventuali vincoli all'assegnazione; 
d.5) eventuali note esplicative; 
e) comprendono,  in  allegato,  l'elenco  degli  esclusi,  sospesi  o
decaduti con la specificazione della relativa motivazione. 
2. L'elenco dei concorrenti,  in  ordine  di  graduatoria  e  con  il
relativo punteggio conseguito, e' esposto per  tutto  il  periodo  di
validita' della graduatoria  in  luoghi  che  consentano  la  massima
diffusione. 
3. Tale elenco e' notificato a tutti i concorrenti. 
4. Il concorrente, per poter essere  inserito  in  graduatoria,  deve
aver presentato una domanda correttamente compilata  e  sottoscritta,
nonche': 
a) ultima busta paga in copia autenticata; 
b) documentazione sanitaria: eventuale; 
c) documentazione di sfratto esecutivo: eventuale. 
5.  La  presentazione  di  documentazione  non  conforme   al   vero,
indipendentemente dalle conseguenze  di  carattere  penale,  comporta
l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi  tipo  di
alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato. 
6. La documentazione, ai fini dell'aggiornamento  della  graduatoria,
dovra' essere rinnovata: 
a)  all'insorgere  di  ogni  eventuale  variazione   degli   elementi
dichiarati; 
b) a richiesta della commissione di controllo alloggi. 
7. La cancellazione dei concorrenti dalle graduatorie e'  determinata
da: 
a) mancata occupazione  di  alloggio  per  il  quale  e'  stata  gia'
sottoscritta dichiarazione di accettazione; 
b) rinuncia a concorrere; 
c) rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte e  per
motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi; 
d) esclusione dall'assegnazione di alloggio in  tutto  il  territorio
nazionale; 
e) proprieta', usufrutto,  comodato  o  assegnazione  in  cooperativa
ancorche' indivisa di alloggio idoneo e disponibile  nell'ambito  del
presidio ovvero circoscrizione alloggiativa da parte del  concorrente
o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi; 
f) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta; 
g)  assegnazione  al  concorrente  medesimo  o  ad  altro   familiare
convivente di alloggio di  edilizia  economica  e  popolare,  ovunque
ubicato nel territorio nazionale. 
8. La graduatoria, calcolata in base alla formula di cui al comma 10,
e' formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di  punteggio
espresso con due cifre  decimali.  I  redditi  base  a  calcolo  sono
conteggiati in migliaia di euro. 
9. A parita'  di  punteggio,  ha  precedenza  nella  collocazione  in
graduatoria il concorrente con maggior numero di familiari a  carico;
in caso di ulteriore parita', la  commissione  di  controllo  alloggi
determina la precedenza mediante sorteggio. 
10. La formula e': [Rl + R2 +R3 +R4 +G - (Dt + Dm +Ds +Di)] /  F,  in
cui: 
a) Rl e' il reddito annuo lordo del richiedente; 
b) R2 e' il reddito annuo lordo del coniuge convivente; 
c) R3 e' il reddito annuo lordo di altri familiari conviventi; 
d) R4 e' il reddito annuo lordo non da lavoro di tutti  i  componenti
il nucleo familiare; 
e) G e' il coefficiente per il  godimento  di  alloggio  di  servizio
dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o di  edilizia
economica e popolare;  calcolo  del  «G»:  Rlx0,l  per  ogni  anno  o
frazione di anno superiore a sei mesi; 
f) Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di  sedi  o  imbarco
disposti d'autorita'; calcolo del Dt: 
f.1) R1x0,20 relativo all'ultimo  trasferimento  di  sede  effettuato
negli ultimi due anni; 
f.2) R1x0,10 da moltiplicare per il numero dei cambiamenti  di  sede,
dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci  anni
nel  territorio  nazionale  nella  condizione   di   «con   familiari
conviventi e a carico amministrativo (condizione non  necessaria  per
la moglie)»; 
g) Dm coefficiente degli oneri per  gravi  invalidita'  o  infermita'
permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare.  L'ufficiale
medico, designato nell'esprimere il parere circa l'applicabilita' del
decreto ministeriale in ordine  all'infermita',  dovra'  riferirsi  a
titolo orientativo e con criteri analoghi a quelli di cui alle  prime
due categorie - e, per casi particolari, anche  alla  terza  -  della
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978 n. 915 «Testo unico delle norme in materia di  pensioni
di guerra». La commissione di controllo alloggi,  sentito  il  parere
dell'ufficiale medico designato  e  acquisito  ogni  altro  possibile
elemento di  giudizio,  delibera  circa  l'applicazione  o  meno  del
decreto ministeriale; calcolo del  decreto  ministeriale:  indennita'
integrativa speciale per dodici; 
h) Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio;
calcolo del «Ds»: R1x0,20; 
i) Di coefficiente per l'imbarco  su  unita'  navali  dipendenti  dal
Comando  in  capo  della  squadra   navale   o   di   unita'   navali
dipartimentali; calcolo del «Di»: R1x0,10; 
l) F coefficiente relativo alla  composizione  del  nucleo  familiare
convivente;  calcolo  dell'«F»:  somma   dei   singoli   coefficienti
attribuiti a ciascun componente il nucleo familiare  con  i  seguenti
valori: 4 per il capo famiglia; 4 per il coniuge convivente; 8 per il
capo famiglia vedovo o divorziato o  separato  legalmente  con  figli
conviventi e fiscalmente a carico; 3 per  ogni  figlio  convivente  e
fiscalmente  a  carico  superiore  a  14  anni;  2  per  ogni  figlio
convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14 anni.