Art. 351 Allegato G Formazione delle graduatorie AST 1. Le singole graduatorie: a) elencano i concorrenti che, avendone titolo, hanno presentato, fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse, domande correttamente compilate e completamente documentate; b) sono formate tre volte l'anno, alle date del 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre; c) hanno validita' fino alla data di formazione della successiva graduatoria; d) specificano, per ciascun concorrente indicato con grado, cognome, nome, categoria, comando o ente di appartenenza: d.1) gli elementi di calcolo; d.2) l'ordine di graduatoria; d.3) la composizione del nucleo familiare; d.4) gli eventuali vincoli all'assegnazione; d.5) eventuali note esplicative; e) comprendono, in allegato, l'elenco degli esclusi, sospesi o decaduti con la specificazione della relativa motivazione. 2. L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, e' esposto per tutto il periodo di validita' della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione. 3. Tale elenco e' notificato a tutti i concorrenti. 4. Il concorrente, per poter essere inserito in graduatoria, deve aver presentato una domanda correttamente compilata e sottoscritta, nonche': a) ultima busta paga in copia autenticata; b) documentazione sanitaria: eventuale; c) documentazione di sfratto esecutivo: eventuale. 5. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato. 6. La documentazione, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, dovra' essere rinnovata: a) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi dichiarati; b) a richiesta della commissione di controllo alloggi. 7. La cancellazione dei concorrenti dalle graduatorie e' determinata da: a) mancata occupazione di alloggio per il quale e' stata gia' sottoscritta dichiarazione di accettazione; b) rinuncia a concorrere; c) rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte e per motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi; d) esclusione dall'assegnazione di alloggio in tutto il territorio nazionale; e) proprieta', usufrutto, comodato o assegnazione in cooperativa ancorche' indivisa di alloggio idoneo e disponibile nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa da parte del concorrente o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi; f) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta; g) assegnazione al concorrente medesimo o ad altro familiare convivente di alloggio di edilizia economica e popolare, ovunque ubicato nel territorio nazionale. 8. La graduatoria, calcolata in base alla formula di cui al comma 10, e' formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro. 9. A parita' di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parita', la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio. 10. La formula e': [Rl + R2 +R3 +R4 +G - (Dt + Dm +Ds +Di)] / F, in cui: a) Rl e' il reddito annuo lordo del richiedente; b) R2 e' il reddito annuo lordo del coniuge convivente; c) R3 e' il reddito annuo lordo di altri familiari conviventi; d) R4 e' il reddito annuo lordo non da lavoro di tutti i componenti il nucleo familiare; e) G e' il coefficiente per il godimento di alloggio di servizio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o di edilizia economica e popolare; calcolo del «G»: Rlx0,l per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi; f) Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di sedi o imbarco disposti d'autorita'; calcolo del Dt: f.1) R1x0,20 relativo all'ultimo trasferimento di sede effettuato negli ultimi due anni; f.2) R1x0,10 da moltiplicare per il numero dei cambiamenti di sede, dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci anni nel territorio nazionale nella condizione di «con familiari conviventi e a carico amministrativo (condizione non necessaria per la moglie)»; g) Dm coefficiente degli oneri per gravi invalidita' o infermita' permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare. L'ufficiale medico, designato nell'esprimere il parere circa l'applicabilita' del decreto ministeriale in ordine all'infermita', dovra' riferirsi a titolo orientativo e con criteri analoghi a quelli di cui alle prime due categorie - e, per casi particolari, anche alla terza - della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra». La commissione di controllo alloggi, sentito il parere dell'ufficiale medico designato e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, delibera circa l'applicazione o meno del decreto ministeriale; calcolo del decreto ministeriale: indennita' integrativa speciale per dodici; h) Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio; calcolo del «Ds»: R1x0,20; i) Di coefficiente per l'imbarco su unita' navali dipendenti dal Comando in capo della squadra navale o di unita' navali dipartimentali; calcolo del «Di»: R1x0,10; l) F coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente; calcolo dell'«F»: somma dei singoli coefficienti attribuiti a ciascun componente il nucleo familiare con i seguenti valori: 4 per il capo famiglia; 4 per il coniuge convivente; 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o separato legalmente con figli conviventi e fiscalmente a carico; 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore a 14 anni; 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14 anni.