Art. 358 Allegato P Modalita' per la riscossione delle somme dovute dagli utenti per canone e spese comuni alloggi ASIR, ASI e AST; retta alloggi APP E SLI; quota forfetaria giornaliera alloggi ASC 1. La riscossione delle somme in argomento e' regolata dal presente articolo. 2. Quanto al canone per gli alloggi ASIR, ASI, AST: a) i competenti enti esecutivi del Genio militare e gli organi corrispondenti per la Marina militare e l'Aeronautica militare, all'atto della consegna dell'alloggio e delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute, comunicano l'importo dei canoni dovuti dagli utenti ai rispettivi enti amministratori e alle competenti direzioni di amministrazione e corrispondenti organi di controllo; b) alla riscossione delle somme dovute per il canone degli utenti di alloggi ASIR, ASI e AST provvedono gli enti che amministrano gli utenti stessi, mediante ritenute mensili sullo stipendio; c) gli enti predetti provvedono anche a versare direttamente entro il giorno 10 del mese successivo i relativi importi alla tesoreria provinciale con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riassegnabile al bilancio della Difesa; d) le relative quietanze sono inviate dagli enti medesimi direttamente alle direzioni di amministrazione competenti, per il successivo inoltro alla ragioneria centrale; e) alla fine di ciascun trimestre, i singoli enti trasmettono alle competenti direzioni di amministrazione una nota in cui saranno indicati, per ogni concessione, le date delle trattenute ai propri dipendenti utenti di alloggio, gli importi delle stesse e gli estremi dei versamenti in tesoreria; f) ogni direzione di amministrazione interessata riscontra le note ricevute dagli enti con le previste segnalazioni esistenti ai propri atti, ai fini del controllo amministrativo e contabile sulla esattezza dei versamenti eseguiti, e riferisce al Ministero le eventuali inadempienze e manchevolezze. 3. Quanto alle spese comuni: a) le spese comuni per ASIR-ASI-AST sono calcolate a cura dei competenti organi in base alle tabelle millesimali; b) alla riscossione delle somme dovute provvedono gli enti amministratori degli utenti stessi mediante ritenute mensili sullo stipendio. 4. Quanto alla riscossione dei canoni, gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente comunicare l'entita' del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, verificano se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell'alloggio occupato da ciascuno. 5. Quanto alla retta per gli alloggi APP e SLI: a) la retta e' pagata direttamente dall'utente alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio; b) nel caso in cui la concessione e' disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione mediante ritenuta mensile sullo stipendio; c) le somme, comunque introitate, sono gestite in modo analogo a quanto indicato nel comma 4. 6. Quanto alla quota forfetaria giornaliera per gli alloggi ASC: a) la quota forfetaria deve essere versata da parte dell'interessato al servizio amministrativo del Comando che ha disposto la concessione alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio; b) nel caso in cui la concessione e' disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione delle somme dovute mediante ritenuta mensile sullo stipendio; c) l'ente amministrativo che ha effettuato la riscossione procede al versamento degli importi.