Art. 360 Allegato R Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare 1. L'amministrazione militare provvede alle spese relative agli oneri di gestione elencati nel presente articolo. 2. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASGC sono i seguenti: a) energia elettrica per le utenze domestiche, acqua, gas e riscaldamento; b) impianto telefonico e relativo canone, se e' ritenuta necessaria l'installazione del telefono, nonche' le spese delle conversazioni telefoniche effettuate per motivi di servizio. 3. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASIR, per i soli locali destinati all'espletamento delle funzioni di rappresentanza del concessionario, sono i seguenti: a) arredamento e attrezzature, nella misura prevista dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937; b) energia elettrica, acqua e gas; c) riscaldamento e oneri di gestione dei servizi comuni; d) minuto mantenimento; e) impianto telefonico e relativo canone, nonche' le spese delle conversazioni di servizio. 4. Le modalita' della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate dalla direzione generale dei lavori e del demanio.
Note all'art. 360: - Il regio decreto-legge 26 ottobre 1933 ,n. 1937 (Approvazione del regolamento per la gestione dei mobili e degli arredi di proprieta' dello Stato adibiti ad uso degli alloggi dei prefetti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1934, n. 25.