Art. 360 
 
                             Allegato R 
 
Oneri di  gestione  relativi  agli  alloggi  ASGC  e  ASIR  a  carico
dell'Amministrazione militare 
1. L'amministrazione militare provvede alle spese relative agli oneri
di gestione elencati nel presente articolo. 
2. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASGC sono i seguenti: 
a)  energia  elettrica  per  le  utenze  domestiche,  acqua,  gas   e
riscaldamento; 
b) impianto telefonico e relativo canone, se e'  ritenuta  necessaria
l'installazione del telefono, nonche' le  spese  delle  conversazioni
telefoniche effettuate per motivi di servizio. 
3. Gli oneri di gestione per gli alloggi  ASIR,  per  i  soli  locali
destinati  all'espletamento  delle  funzioni  di  rappresentanza  del
concessionario, sono i seguenti: 
a) arredamento  e  attrezzature,  nella  misura  prevista  dal  regio
decreto 26 ottobre 1933, n. 1937; 
b) energia elettrica, acqua e gas; 
c) riscaldamento e oneri di gestione dei servizi comuni; 
d) minuto mantenimento; 
e) impianto telefonico e relativo  canone,  nonche'  le  spese  delle
conversazioni di servizio. 
4. Le modalita' della ripartizione delle spese tra  l'amministrazione
e il concessionario sono indicate dalla direzione generale dei lavori
e del demanio. 
 
          Note all'art. 360: 
          -  Il  regio  decreto-legge  26  ottobre  1933   ,n.   1937
          (Approvazione del regolamento per la gestione dei mobili  e
          degli arredi di proprieta' dello Stato adibiti ad uso degli
          alloggi  dei  prefetti)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 31 gennaio 1934, n. 25.